Art. 65.
                       Ambito di applicazione
  1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai soggetti che
esercitano   attivita'   di   commercio  all'ingrosso  di  medicinali
veterinari,  di  materie  prime  farmacologicamente attive nonche' ai
soggetti  autorizzati  anche  alla  vendita diretta dei medesimi e ai
titolari  degli impianti in cui vengono curati, allevati, e custoditi
professionalmente animali.