Art. 65. 
                       Ambito di applicazione 
  1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai soggetti che
esercitano  attivita'  di  commercio   all'ingrosso   di   medicinali
veterinari, di materie prime  farmacologicamente  attive  nonche'  ai
soggetti autorizzati anche alla vendita diretta  dei  medesimi  e  ai
titolari degli impianti in cui vengono curati, allevati, e  custoditi
professionalmente animali.