Art. 66. 
Condizioni  per  il  rilascio  dell'autorizzazione  all'esercizio  di
                 attivita' di commercio all'ingrosso 
  1.  La  distribuzione  all'ingrosso  di  medicinali  veterinari  e'
subordinata  al  possesso  di  un'autorizzazione   rilasciata   dalla
regione, dalla provincia autonoma o dagli organi da essi individuati. 
  2.  Il  rilascio  delle  autorizzazioni  di  cui  al  comma  1,  e'
subordinata al  possesso  da  parte  del  richiedente,  dei  seguenti
requisiti generali: 
    a) non abbia riportato condanne penali per truffa o per commercio
di medicinali irregolari; 
    b) sia iscritto nel registro delle imprese presso  la  Camera  di
commercio competente per territorio; 
    c) disponga di locali, di installazioni e di attrezzature  idonei
e sufficienti  a  garantire  una  buona  conservazione  e  una  buona
distribuzione dei medicinali; 
    d)  disponga  di  una  persona  responsabile  del  magazzino,  in
possesso del diploma di laurea in farmacia o in chimica o in  chimica
e tecnologia farmaceutiche o in chimica industriale, ai  sensi  della
legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni,  che  non
abbia riportato  condanne  penali  per  truffa  o  per  commercio  di
medicinali  irregolari;  la   responsabilita'   di   piu'   magazzini
appartenenti allo stesso titolare puo' essere affidata a  una  stessa
persona, purche' l'attivita' da questi svolta  in  ciascun  magazzino
abbia la durata minima di quattro ore giornaliere. 
  3. Alla domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma
1, oltre alla documentazione comprovante l'esistenza dei requisiti di
cui al comma 2, lettere a), b), c) e  d),  e'  allegata  la  seguente
documentazione: 
    a)  una  planimetria  dei  locali  corredata  da  una   relazione
descrittiva delle condizioni degli stessi; 
    b) il certificato di iscrizione al  relativo  albo  professionale
della persona di cui al comma 2, lettera d); 
    c) la dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte  della
persona di cui al  comma  2,  lettera  d),  con  la  precisazione  di
eventuali incarichi in altri magazzini; 
    d) una  dichiarazione  dalla  quale  risultino  le  tipologie  di
medicinali veterinari o di materie  prime  farmacologicamente  attive
che si intendono  commercializzare  secondo  le  definizioni  di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettere a), c), e) e f). 
  4.  Nel  caso  in  cui  l'esercizio  dell'attivita'  di   commercio
all'ingrosso sia effettuato in piu' magazzini con  sedi  diverse,  le
autorizzazione di cui al comma 1 devono essere richieste  per  ognuno
di essi. 
 
          Nota all'art. 66: 
              - La legge 19 novembre 1990,  n.  341,  reca:  «Riforma
          degli ordinamenti didattici universitari».