Art. 66.
           Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione
        all'esercizio di attivita' di commercio all'ingrosso
  1.  La  distribuzione  all'ingrosso  di  medicinali  veterinari  e'
subordinata   al   possesso  di  un'autorizzazione  rilasciata  dalla
regione, dalla provincia autonoma o dagli organi da essi individuati.
  2.   Il  rilascio  delle  autorizzazioni  di  cui  al  comma 1,  e'
subordinata  al  possesso  da  parte  del  richiedente,  dei seguenti
requisiti generali:
    a) non abbia riportato condanne penali per truffa o per commercio
di medicinali irregolari;
    b) sia  iscritto  nel  registro delle imprese presso la Camera di
commercio competente per territorio;
    c) disponga  di locali, di installazioni e di attrezzature idonei
e  sufficienti  a  garantire  una  buona  conservazione  e  una buona
distribuzione dei medicinali;
    d) disponga   di  una  persona  responsabile  del  magazzino,  in
possesso  del diploma di laurea in farmacia o in chimica o in chimica
e  tecnologia  farmaceutiche o in chimica industriale, ai sensi della
legge  19 novembre  1990, n. 341, e successive modificazioni, che non
abbia  riportato  condanne  penali  per  truffa  o  per  commercio di
medicinali   irregolari;   la   responsabilita'   di  piu'  magazzini
appartenenti  allo  stesso titolare puo' essere affidata a una stessa
persona,  purche'  l'attivita'  da questi svolta in ciascun magazzino
abbia la durata minima di quattro ore giornaliere.
  3.  Alla  domanda  per  il  rilascio  dell'autorizzazione di cui al
comma 1,   oltre  alla  documentazione  comprovante  l'esistenza  dei
requisiti  di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), e' allegata la
seguente documentazione:
    a) una   planimetria   dei  locali  corredata  da  una  relazione
descrittiva delle condizioni degli stessi;
    b) il  certificato  di  iscrizione al relativo albo professionale
della persona di cui al comma 2, lettera d);
    c) la  dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte della
persona  di  cui  al  comma 2,  lettera d),  con  la  precisazione di
eventuali incarichi in altri magazzini;
    d) una  dichiarazione  dalla  quale  risultino  le  tipologie  di
medicinali  veterinari  o  di materie prime farmacologicamente attive
che  si  intendono  commercializzare  secondo  le  definizioni di cui
all'articolo 1, comma 1, lettere a), c), e) e f).
  4.   Nel  caso  in  cui  l'esercizio  dell'attivita'  di  commercio
all'ingrosso  sia  effettuato  in piu' magazzini con sedi diverse, le
autorizzazione  di  cui al comma 1 devono essere richieste per ognuno
di essi.
 
          Nota all'art. 66:
              - La  legge  19  novembre  1990, n. 341, reca: «Riforma
          degli ordinamenti didattici universitari».