Art. 67. 
                     Procedura di autorizzazione 
  1.  Il  termine  per  il  rilascio   dell'autorizzazione   di   cui
all'articolo 66, comma 1, e' di novanta giorni a decorrere dalla data
di ricezione della  domanda  da  parte  dell'Ufficio  competente.  Il
responsabile del procedimento puo' richiedere una integrazione  della
documentazione di cui all'articolo 66, comma  3;  in  tale  caso,  il
termine   di   novanta    giorni    previsto    per    il    rilascio
dell'autorizzazione  e'  sospeso  fino   alla   presentazione   delle
integrazioni  alla  documentazione  richieste.  L'autorizzazione   e'
rilasciata sulla base del parere favorevole del servizio  veterinario
competente  per  territorio,  a  seguito  di  sopralluogo  volto   ad
accertare la sussistenza dei requisiti  di  idoneita'  dei  locali  e
delle attrezzature ai sensi dell'articolo 66, comma  2.  Fatti  salvi
gli effetti della sospensione del termine sopra  richiamata,  qualora
entro  l'indicato  termine  di  novanta  giorni  non  sia  comunicato
all'interessato  il  provvedimento  di   diniego,   la   domanda   di
autorizzazione si considera accolta. 
  2. L'autorizzazione, che deve indicare almeno  le  generalita'  del
titolare e della persona responsabile  del  magazzino,  la  sede  del
magazzino e le tipologie di medicinali veterinari che formano oggetto
dell'attivita' di commercio all'ingrosso, e' trasmessa  in  copia  al
Ministero della salute, che l'annota in apposito elenco. 
  3. Le autorizzazioni gia' rilasciate prima dell'entrata  in  vigore
del presente decreto e conformi alla previgente normativa, mantengono
la loro efficacia, fatte salve le  eventuali  integrazioni  richieste
dagli enti preposti al rilascio, a norma del presente decreto.