Art. 67.
                     Procedura di autorizzazione
  1.   Il   termine   per  il  rilascio  dell'autorizzazione  di  cui
all'articolo 66, comma 1, e' di novanta giorni a decorrere dalla data
di  ricezione  della  domanda  da  parte  dell'Ufficio competente. Il
responsabile  del procedimento puo' richiedere una integrazione della
documentazione  di  cui  all'articolo 66,  comma 3;  in tale caso, il
termine    di    novanta    giorni    previsto    per   il   rilascio
dell'autorizzazione   e'   sospeso   fino  alla  presentazione  delle
integrazioni   alla  documentazione  richieste.  L'autorizzazione  e'
rilasciata  sulla base del parere favorevole del servizio veterinario
competente   per  territorio,  a  seguito  di  sopralluogo  volto  ad
accertare  la  sussistenza  dei  requisiti  di idoneita' dei locali e
delle  attrezzature  ai  sensi dell'articolo 66, comma 2. Fatti salvi
gli  effetti  della sospensione del termine sopra richiamata, qualora
entro  l'indicato  termine  di  novanta  giorni  non  sia  comunicato
all'interessato   il   provvedimento   di   diniego,  la  domanda  di
autorizzazione si considera accolta.
  2.  L'autorizzazione,  che  deve indicare almeno le generalita' del
titolare  e  della  persona  responsabile  del magazzino, la sede del
magazzino e le tipologie di medicinali veterinari che formano oggetto
dell'attivita'  di  commercio  all'ingrosso, e' trasmessa in copia al
Ministero della salute, che l'annota in apposito elenco.
  3.  Le  autorizzazioni gia' rilasciate prima dell'entrata in vigore
del presente decreto e conformi alla previgente normativa, mantengono
la  loro  efficacia,  fatte salve le eventuali integrazioni richieste
dagli enti preposti al rilascio, a norma del presente decreto.