Art. 71. 
Prescrizioni a carico del titolare dell'autorizzazione  alla  vendita
                               diretta 
  1.  Il  titolare  dell'autorizzazione  alla  vendita   diretta   di
medicinali veterinari e' tenuto a: 
    a) rispettare gli obblighi di cui all'articolo 70; 
    b)  tenere  la  documentazione  ufficiale  particolareggiata  che
riporti, limitatamente ai medicinali veterinari cedibili solo  dietro
presentazione di ricetta medico veterinaria, per ogni  operazione  in
entrata o in uscita, le seguenti informazioni: 
      1) data dell'operazione; 
      2) identificazione precisa del medicinale veterinario; 
      3) numero del lotto di fabbricazione; 
      4) quantita' ricevuta o fornita; 
      5) nome ed indirizzo del fornitore o del destinatario; 
      6) nome ed indirizzo  del  veterinario  che  ha  prescritto  il
medicinale, nonche' copia della prescrizione medica; 
    c) rendere i locali e le attrezzature accessibili in ogni momento
al personale incaricato dell'ispezione; 
    d) registrare in apposito  registro  di  carico  e  scarico  ogni
fornitura di medicinali veterinari ai soggetti di cui all'articolo 65
e ai medici veterinari che possono munirsi di  scorte  indispensabili
di medicinali veterinari per gli interventi professionali urgenti  da
eseguire  fuori  dall'ambulatorio,  tenendo  altresi'   copia   della
regolare fattura di vendita; 
    e) avvalersi sia in fase di approvvigionamento  che  in  fase  di
distribuzione di sistemi o di  apparecchiature  idonee  a  garantire,
secondo i requisiti tecnici previsti dalla Farmacopea  ufficiale,  la
corretta conservazione dei medicinali  veterinari  anche  durante  il
trasporto; 
    f)  comunicare  preventivamente  all'Ente  od   organo   che   ha
rilasciato l'autorizzazione qualsiasi modifica rispetto ai  requisiti
e   alle   caratteristiche   indicate   ai    fini    del    rilascio
dell'autorizzazione; 
    g) detenere almeno il 70 per cento di  medicinali  veterinari  in
commercio in relazione alla specifica realta' zootecnica locale fatta
eccezione dei fabbricanti di premiscele per alimenti medicamentosi; 
    h) eseguire almeno una volta  l'anno  una  verifica  approfondita
delle forniture in entrata ed in  uscita  rapportandole  alle  scorte
detenute in quel momento; gli  esiti  della  verifica,  nonche'  ogni
discrepanza devono essere  annotati;  tale  documentazione  e'  parte
integrante della documentazione di cui al comma 2. 
  2. Fatti salvi gli altri obblighi  di  registrazione,  il  titolare
della  farmacia,  nonche'  i  grossisti  e  i  fabbricanti   di   cui
all'articolo  70,  comma  2,  devono  conservare  per   cinque   anni
dall'ultima registrazione  la  documentazione  di  cui  al  comma  1,
lettera b). I  dati  contenuti  nella  predetta  documentazione  sono
riportati   a   pagine   prenumerate   o   in    appositi    tabulati
elettrocontabili gia' in  uso,  validi  ai  fini  delle  disposizioni
fiscali, integrati oltre che dalle fatture di vendita anche dal  nome
del veterinario prescrittore, allegando la relativa ricetta. 
  3. L'A.S.L. provvede  almeno  una  volta  l'anno  ad  eseguire  una
ispezione  nel  corso   della   quale   accerta   la   tenuta   della
documentazione di cui al comma 2 e la sua regolarita'. 
  4. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 2,  gli  obblighi
di registrazione sono assolti per la ricetta  medico-veterinaria  non
ripetibile, mediante il trattenimento della stessa e, per la  ricetta
medico-veterinaria  ripetibile,  mediante  il  suo  trattenimento  al
termine del periodo di validita'; la ricetta  medico-veterinaria  non
ripetibile, limitatamente all'ipotesi di prescrizione agli animali da
compagnia, e ad esclusione dei casi di cui all'articolo 10, comma  1,
lettera b), n. 1), deve essere conservata per sei  mesi  a  decorrere
dalla data del suo rilascio. 
  5. La documentazione di entrata e uscita dei medicinali  veterinari
di cui al comma 2, deve essere conservata separatamente da quella dei
medicinali per uso umano.