Art. 73.
                 Depositari di medicinali veterinari
  1.   Le   disposizioni  del  presente  titolo  si  applicano  anche
all'attivita'   di   coloro   che   detengono,   per   la  successiva
distribuzione, medicinali per uso veterinario sulla base di contratti
di    deposito   stipulati   con   i   titolari   dell'autorizzazione
all'immissione  in  commercio dei prodotti o con loro rappresentanti.
Il  depositario  tiene  a  disposizione  degli organi di controllo la
documentazione in ordine cronologico relativa alle consegne.