Art. 75. 
           Norme generali sulla modalita' di dispensazione 
  1. Il Ministero della salute, fatte  salve  le  norme  nazionali  o
comunitarie piu' restrittive riguardanti la fornitura dei  medicinali
veterinari al fine di tutela della salute dell'uomo e  degli  animali
prevede nell'A.I.C., l'obbligo  della  prescrizione  veterinaria  non
ripetibile per fornire al pubblico: 
    a) i medicinali veterinari la cui fornitura  o  utilizzazione  e'
soggetta  alle  restrizioni  che  risultano  dall'applicazione  delle
pertinenti  convenzioni  delle  Nazioni  Unite  contro  il   traffico
illecito di  stupefacenti  e  di  sostanze  psicotrope,  e  ad  altre
restrizioni risultanti dalla legislazione comunitaria; 
    b) i medicinali veterinari per animali destinati alla  produzione
di alimenti; 
    c)  i  medicinali  per  i  quali  il  veterinario  deve  prendere
precauzioni particolari per evitare qualsiasi rischio inutile per: 
      1) la specie cui e' destinato il farmaco; 
      2) la persona che somministra i medicinali agli animali; 
      3) l'ambiente; 
    d) i medicinali destinati a trattamenti o a  processi  patologici
che richiedono precise diagnosi preventive  o  dal  cui  uso  possono
derivare conseguenze  tali  da  rendere  difficile  o  da  ostacolare
ulteriori interventi diagnostici o terapeutici; 
    e) le formule officinali di cui all'articolo 3, comma 2,  lettera
b), per animali destinati alla produzione di alimenti; 
    f) i nuovi medicinali veterinari contenenti una  sostanza  attiva
la cui utilizzazione nei medicinali veterinari e' autorizzata da meno
di cinque anni. 
  2. Il Ministero della salute puo' ammettere esenzioni al  requisito
di cui al comma 1, lettera b), conformemente ai  criteri  fissati  in
sede comunitaria. Nell'attesa della fissazione dei predetti  criteri,
restano in vigore le previgenti disposizioni in materia. 
  3. In deroga all'articolo 9  e  fatte  salve  le  prescrizioni  del
presente   articolo,   nonche'    quelle    relative    all'esercizio
dell'attivita' professionale, il veterinario di un altro Stato membro
che si trovi a svolgere la propria attivita' professionale in Italia,
puo' recare con se' e somministrare agli animali quantitativi ridotti
di medicinali veterinari che non superino il  fabbisogno  quotidiano,
necessario per una buona prassi veterinaria, ad esclusione di  quelli
ad azione immunologica, anche se tali medicinali non sono autorizzati
in Italia, purche' ricorrano le seguenti condizioni: 
    a) abbia provveduto ad informare l'ASL competente per  territorio
dell'esercizio dell'attivita' professionale nel territorio stesso; 
    b) i medicinali veterinari utilizzati abbiano ottenuto una A.I.C.
ai sensi  degli  articoli  5  e  7  nello  Stato  membro  in  cui  il
veterinario esercita abitualmente la propria professione; 
    c) i medicinali  veterinari  siano  trasportati  dal  veterinario
nell'imballaggio originale del produttore; 
    d) i medicinali veterinari  destinati  alla  somministrazione  ad
animali   produttori   di   alimenti   abbiano    una    composizione
qualitativamente e quantitativamente identica, in termini di sostanze
attive, a quella di medicinali veterinari autorizzati  in  Italia  ai
sensi degli articoli 5 e 7; 
    e) osservi le norme  previste  dal  presente  decreto  e  sia  al
corrente delle buone prassi veterinarie. Egli provvede affinche'  sia
rispettato  il  tempo  di  attesa  specificato   sull'etichetta   del
medicinale veterinario, a meno che non sia previsto  di  indicare  un
tempo di attesa piu' lungo; 
    f) non fornisca alcun medicinale veterinario all'allevatore o  al
proprietario degli animali trattati in Italia, a meno  che  cio'  non
avvenga ai sensi dell'articolo 84, comma 3 ; in questo caso  fornisce
il medicinale veterinario soltanto per gli animali di cui si occupa e
unicamente nelle quantita' minime necessarie per iniziare la  terapia
in attesa che detto soggetto si  procuri  un  medicinale  veterinario
autorizzato in Italia per il proseguimento della stessa; 
    g)  registri  in  modo  dettagliato  gli  animali  trattati,   la
diagnosi, i medicinali veterinari somministrati, il loro dosaggio, la
durata del trattamento ed il  tempo  d'attesa  applicato,  mantenendo
dette registrazioni a disposizione delle competenti autorita' a  fini
d'ispezione per almeno tre anni.