Art. 75.
           Norme generali sulla modalita' di dispensazione
  1.  Il  Ministero  della  salute,  fatte salve le norme nazionali o
comunitarie  piu' restrittive riguardanti la fornitura dei medicinali
veterinari  al  fine di tutela della salute dell'uomo e degli animali
prevede  nell'A.I.C.,  l'obbligo  della  prescrizione veterinaria non
ripetibile per fornire al pubblico:
    a) i  medicinali  veterinari  la cui fornitura o utilizzazione e'
soggetta  alle  restrizioni  che  risultano  dall'applicazione  delle
pertinenti   convenzioni  delle  Nazioni  Unite  contro  il  traffico
illecito  di  stupefacenti  e  di  sostanze  psicotrope,  e  ad altre
restrizioni risultanti dalla legislazione comunitaria;
    b) i  medicinali veterinari per animali destinati alla produzione
di alimenti;
    c) i   medicinali  per  i  quali  il  veterinario  deve  prendere
precauzioni particolari per evitare qualsiasi rischio inutile per:
      1) la specie cui e' destinato il farmaco;
      2) la persona che somministra i medicinali agli animali;
      3) l'ambiente;
    d)  i  medicinali destinati a trattamenti o a processi patologici
che  richiedono  precise  diagnosi  preventive  o dal cui uso possono
derivare  conseguenze  tali  da  rendere  difficile  o  da ostacolare
ulteriori interventi diagnostici o terapeutici;
    e) le   formule   officinali   di  cui  all'articolo 3,  comma 2,
lettera b), per animali destinati alla produzione di alimenti;
    f) i  nuovi  medicinali veterinari contenenti una sostanza attiva
la cui utilizzazione nei medicinali veterinari e' autorizzata da meno
di cinque anni.
  2.  Il Ministero della salute puo' ammettere esenzioni al requisito
di  cui  al  comma 1, lettera b), conformemente ai criteri fissati in
sede  comunitaria. Nell'attesa della fissazione dei predetti criteri,
restano in vigore le previgenti disposizioni in materia.
  3.  In  deroga  all'articolo 9  e  fatte  salve le prescrizioni del
presente    articolo,    nonche'    quelle   relative   all'esercizio
dell'attivita' professionale, il veterinario di un altro Stato membro
che si trovi a svolgere la propria attivita' professionale in Italia,
puo' recare con se' e somministrare agli animali quantitativi ridotti
di  medicinali  veterinari che non superino il fabbisogno quotidiano,
necessario  per una buona prassi veterinaria, ad esclusione di quelli
ad azione immunologica, anche se tali medicinali non sono autorizzati
in Italia, purche' ricorrano le seguenti condizioni:
    a) abbia  provveduto ad informare l'ASL competente per territorio
dell'esercizio dell'attivita' professionale nel territorio stesso;
    b) i medicinali veterinari utilizzati abbiano ottenuto una A.I.C.
ai  sensi  degli  articoli 5  e  7  nello  Stato  membro  in  cui  il
veterinario esercita abitualmente la propria professione;
    c) i  medicinali  veterinari  siano  trasportati  dal veterinario
nell'imballaggio originale del produttore;
    d) i  medicinali  veterinari  destinati  alla somministrazione ad
animali    produttori    di   alimenti   abbiano   una   composizione
qualitativamente e quantitativamente identica, in termini di sostanze
attive,  a  quella  di medicinali veterinari autorizzati in Italia ai
sensi degli articoli 5 e 7;
    e) osservi  le  norme  previste  dal  presente  decreto  e sia al
corrente  delle buone prassi veterinarie. Egli provvede affinche' sia
rispettato   il   tempo  di  attesa  specificato  sull'etichetta  del
medicinale  veterinario,  a  meno che non sia previsto di indicare un
tempo di attesa piu' lungo;
    f) non  fornisca alcun medicinale veterinario all'allevatore o al
proprietario  degli  animali  trattati in Italia, a meno che cio' non
avvenga  ai sensi dell'articolo 84, comma 3 ; in questo caso fornisce
il medicinale veterinario soltanto per gli animali di cui si occupa e
unicamente  nelle quantita' minime necessarie per iniziare la terapia
in  attesa  che  detto  soggetto si procuri un medicinale veterinario
autorizzato in Italia per il proseguimento della stessa;
    g) registri   in   modo  dettagliato  gli  animali  trattati,  la
diagnosi, i medicinali veterinari somministrati, il loro dosaggio, la
durata  del  trattamento  ed  il tempo d'attesa applicato, mantenendo
dette  registrazioni a disposizione delle competenti autorita' a fini
d'ispezione per almeno tre anni.