Art. 76.
                Prescrizione di medicinali veterinari
  1.  E'  fatto  divieto  di'  fornire  medicinali  veterinari  senza
prescrizione  medico-veterinaria  ove  la  stessa  sia prevista dalle
norme vigenti ed in quantita' diversa da quella prescritta.
  2.  I  medici  veterinari  nel prescrivere i medicinali veterinari,
devono limitarne la quantita' al minimo necessario per il trattamento
o la terapia.
  3.  Fatte  salve  le  disposizioni  piu' restrittive, la vendita di
medicinali  veterinari ad azione immunologica, di premiscele medicate
nonche'   di   medicinali   veterinari   contenenti   chemioterapici,
antibiotici,      antiparassitari,      corticosteroidi,      ormoni,
antinfiammatori,  sostanze  psicotrope,  neurotrope,  tranquillanti e
beta-agonisti,  prescritti  per  la terapia di animali destinati alla
produzione  di  alimenti  per  l'uomo,  e' effettuata soltanto dietro
prescrizione di ricetta medico-veterinario non ripetibile in triplice
copia,  di  cui  la prima viene conservata dal farmacista, la seconda
viene da questi inviata alla A.S.L. entro una settimana dalla vendita
e  la  terza  viene  conservata  dal  titolare  degli impianti di cui
all'articolo 65.
  4.  In  deroga  a  quanto stabilito dal comma 3, il Ministero della
salute  puo'  autorizzare  la vendita dietro presentazione di ricetta
medico-veterinario ripetibile dei medicinali veterinari per uso orale
contenenti  chemioterapici,  antibiotici,  antiparassitari utilizzati
per  il  trattamento degli animali le cui carni o i cui prodotti sono
destinati  al consumo umano ed allevati negli allevamenti a carattere
familiare che producono per autoconsumo tenendo conto:
    a) delle caratteristiche delle confezioni;
    b) della   quantita'   e   concentrazione  del  principio  attivo
contenuto nella confezione;
    c) delle modalita' d'uso;
    d) del  numero  di  animali  che  possono  essere trattati con la
singola confezione.
  5.  Alla prescrizione di medicinali veterinari destinati ad animali
da  compagnia si applica il comma 3 quando le categorie di medicinali
ivi  elencate,  sono  presentate  in  confezioni  autorizzate anche o
esclusivamente  per animali destinati alla produzione di alimenti per
l'uomo.
  6.  Fatte  salve  le  norme  specifiche  previste  per  particolari
categorie  di  medicinali,  le  prescrizioni di medicinali veterinari
destinati  ai  soli  animali  da  compagnia,  in  confezioni  ad essi
esclusivamente destinati e' effettuata mediante ricetta ripetibile.
  7.  Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche all'uso in
deroga di cui all'articolo 11.
  8.  Le  ASL,  nell'ambito  delle  proprie competenze istituzionali,
vigilano  costantemente  sull'osservanza delle disposizioni di cui ai
commi  1  e  2  ed  effettuano  controlli puntuali secondo i piani di
farmacosorveglianza di cui all'articolo 88.