Art. 76. 
                Prescrizione di medicinali veterinari 
  1.  E'  fatto  divieto  di'  fornire  medicinali  veterinari  senza
prescrizione medico-veterinaria ove  la  stessa  sia  prevista  dalle
norme vigenti ed in quantita' diversa da quella prescritta. 
  2. I medici veterinari nel  prescrivere  i  medicinali  veterinari,
devono limitarne la quantita' al minimo necessario per il trattamento
o la terapia. 
  3. Fatte salve le disposizioni  piu'  restrittive,  la  vendita  di
medicinali veterinari ad azione immunologica, di premiscele  medicate
nonche'   di   medicinali   veterinari   contenenti   chemioterapici,
antibiotici,      antiparassitari,      corticosteroidi,      ormoni,
antinfiammatori, sostanze  psicotrope,  neurotrope,  tranquillanti  e
beta-agonisti, prescritti per la terapia di  animali  destinati  alla
produzione di alimenti per  l'uomo,  e'  effettuata  soltanto  dietro
prescrizione di ricetta medico-veterinario non ripetibile in triplice
copia, di cui la prima viene conservata dal  farmacista,  la  seconda
viene da questi inviata alla A.S.L. entro una settimana dalla vendita
e la terza viene  conservata  dal  titolare  degli  impianti  di  cui
all'articolo 65. 
  4. In deroga a quanto stabilito dal comma  3,  il  Ministero  della
salute puo' autorizzare la vendita dietro  presentazione  di  ricetta
medico-veterinario ripetibile dei medicinali veterinari per uso orale
contenenti chemioterapici,  antibiotici,  antiparassitari  utilizzati
per il trattamento degli animali le cui carni o i cui  prodotti  sono
destinati al consumo umano ed allevati negli allevamenti a  carattere
familiare che producono per autoconsumo tenendo conto: 
    a) delle caratteristiche delle confezioni; 
    b)  della  quantita'  e  concentrazione  del   principio   attivo
contenuto nella confezione; 
    c) delle modalita' d'uso; 
    d) del numero di animali  che  possono  essere  trattati  con  la
singola confezione. 
  5. Alla prescrizione di medicinali veterinari destinati ad  animali
da compagnia si applica il comma 3 quando le categorie di  medicinali
ivi elencate, sono  presentate  in  confezioni  autorizzate  anche  o
esclusivamente per animali destinati alla produzione di alimenti  per
l'uomo. 
  6.  Fatte  salve  le  norme  specifiche  previste  per  particolari
categorie di medicinali, le  prescrizioni  di  medicinali  veterinari
destinati ai  soli  animali  da  compagnia,  in  confezioni  ad  essi
esclusivamente destinati e' effettuata mediante ricetta ripetibile. 
  7. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche all'uso  in
deroga di cui all'articolo 11. 
  8. Le ASL,  nell'ambito  delle  proprie  competenze  istituzionali,
vigilano costantemente sull'osservanza delle disposizioni di  cui  ai
commi 1 e 2 ed effettuano  controlli  puntuali  secondo  i  piani  di
farmacosorveglianza di cui all'articolo 88.