Art. 78.
      Modalita' per la dispensazione dei medicinali veterinari
                    in caso di terapia d'urgenza
  1.  Il farmacista responsabile della vendita diretta puo' suggerire
e consegnare un medicinale veterinario generico, avente denominazione
diversa rispetto a quello prescritto, purche' sia piu' conveniente da
un  punto  di vista economico per l'acquirente. Deve essere garantita
l'identita'   della  composizione  quali-quantitativa  del  principio
attivo, la stessa forma farmaceutica e la specie di destinazione.
  2.  Il  farmacista  responsabile della vendita diretta, nel caso in
cui  sussista  l'urgenza  di  inizio  della terapia, se il medicinale
veterinario   prescritto  non  e'  immediatamente  disponibile,  puo'
consegnare un medicinale veterinario corrispondente purche' analogo a
quello  prescritto  nella ricetta per composizione quali-quantitativa
del   principio  attivo  e  degli  eccipienti  e  per  la  specie  di
destinazione,  previo  assenso  del  veterinario che ha rilasciato la
prescrizione.  L'assenso  deve essere regolarizzato nei cinque giorni
lavorativi  successivi  mediante  apposita  comunicazione  del medico
veterinario, sottoscritta dallo stesso, da consegnare al farmacista.