Art. 80 Tenuta delle scorte di medicinali veterinari 1. Il titolare di impianti di cui all'articolo 65 puo' essere autorizzato dalla ASL a tenere adeguate scorte di medicinali veterinari purche' sussistano valide motivazioni e purche' ne sia responsabile un medico veterinario che le custodisce in idonei locali chiusi e tiene apposito registro di carico e carico conforme a quanto stabilito all'articolo 79, comma 2, da conservarsi per tre anni dalla data dell'ultima registrazione o cinque anni nel caso in cui gli animali siano destinati alla produzione di alimenti per l'uomo. 2. Il registro di cui al comma 1 puo' ricomprendere anche il registro dei trattamenti di cui all'articolo 79, comma 1, purche' siano presenti tutte le informazioni ivi richieste. 3. Almeno una volta l'anno la ASL esegue una ispezione nel corso della quale accerta anche la tenuta del registro di cui al comma 1 e la sua regolarita'.