Art. 81. 
Modalita' di tenuta delle scorte  negli  impianti  di  allevamento  e
     custodia di animali destinati alla produzione di alimenti. 
  1. Nel caso di  impianti  di  allevamento  e  custodia  di  animali
destinati alla produzione di alimenti, autorizzati alla detenzione di
scorte di medicinali veterinari, uno o piu'  medici  veterinari  sono
responsabili della custodia e dell'utilizzazione delle stesse e della
tenuta di un apposito registro di carico e scarico. I nominativi  dei
medici veterinari responsabili delle scorte  devono  essere  indicati
nella domanda di  autorizzazione  alla  quale  deve  essere  allegata
dichiarazione scritta di  accettazione  da  parte  degli  stessi  con
l'indicazione delle ulteriori strutture  presso  le  quali  risultano
eventualmente responsabili delle stesse mansioni. La somministrazione
agli animali dei medicinali veterinari  costituenti  le  scorte  deve
avvenire  nel  rispetto  degli  obblighi  di  registrazione  previsti
dall'articolo  15  del  decreto  legislativo  di   attuazione   della
direttiva n. 2003/74/CE. 
  2. Non possono formare oggetto delle scorte i medicinali veterinari
contenenti   antibatterici   e   chemioterapici   da   somministrarsi
attraverso gli alimenti liquidi o solidi. 
 
          Nota all'art. 81:
              - Per la direttiva 2003/74/CE, vedi nota all'art. 31.