Art. 82. 
Modalita' di tenuta delle scorte  negli  impianti  di  allevamento  e
   custodia di animali non destinati alla produzione di alimenti. 
  1. Nel caso di impianti di allevamento e custodia  di  animali  non
destinati alla produzione di alimenti,  che  siano  autorizzati  alla
detenzione di scorte di medicinali  veterinari,  uno  o  piu'  medici
veterinari sono  responsabili  della  custodia  e  dell'utilizzazione
delle stesse. Gli obblighi di relativa registrazione vengono assolti,
per  il  carico,  conservando  la  documentazione  di  acquisto   dei
medicinali veterinari,  e  per  lo  scarico,  mediante  registrazione
dell'utilizzo  dei  farmaci  qualora  si  tratti  di  quelli  di  cui
all'articolo  76,  comma  5.  I  nominativi  dei  medici   veterinari
responsabili delle scorte devono essere  indicati  nella  domanda  di
autorizzazione alla quale deve essere allegata dichiarazione  scritta
di  accettazione  da  parte  degli  stessi  con  l'indicazione  delle
ulteriori strutture presso  le  quali  risultano  responsabili  della
tenuta di scorte.