Art. 82.
           Modalita' di tenuta delle scorte negli impianti
         di allevamento e custodia di animali non destinati
                    alla produzione di alimenti.
  1.  Nel  caso  di impianti di allevamento e custodia di animali non
destinati  alla  produzione  di  alimenti, che siano autorizzati alla
detenzione  di  scorte  di  medicinali  veterinari, uno o piu' medici
veterinari  sono  responsabili  della  custodia  e dell'utilizzazione
delle stesse. Gli obblighi di relativa registrazione vengono assolti,
per   il  carico,  conservando  la  documentazione  di  acquisto  dei
medicinali  veterinari,  e  per  lo  scarico,  mediante registrazione
dell'utilizzo  dei  farmaci  qualora  si  tratti  di  quelli  di  cui
all'articolo   76,   comma 5.  I  nominativi  dei  medici  veterinari
responsabili  delle  scorte  devono  essere indicati nella domanda di
autorizzazione  alla quale deve essere allegata dichiarazione scritta
di  accettazione  da  parte  degli  stessi  con  l'indicazione  delle
ulteriori  strutture  presso  le  quali  risultano responsabili della
tenuta di scorte.