Art. 83.
                               Termini
  1.  Le registrazioni previste dall'articolo 68 comma 1, lettera b),
dall'articolo 71,  comma 1,  lettera b), e dall'articolo 80, comma 1,
devono    essere    effettuate    entro   sette   giorni   lavorativi
dall'espletamento dell'operazione cui si riferiscono.