Art. 84
                  Modalita' di tenuta delle scorte
                negli impianti di cura degli animali

  1.  Le  scorte di medicinali veterinari nelle strutture autorizzate
all'esercizio  dell'attivita'  professionale veterinaria, sono tenute
sotto la responsabilita' del direttore sanitario della struttura. Gli
stabilimenti   utilizzatori,   di  cui  all'articolo  2  del  decreto
legislativo  27  gennaio  1992,  n.  116, possono detenere medicinali
veterinari  nelle  tipologie e nei limiti strettamente necessari alla
esecuzione   delle   sperimentazioni  autorizzate.  La  detenzione  e
l'impiego  di  detti  medicinali  veterinari  ricade sotto la diretta
responsabilita'    del    medico   veterinario   responsabile   delle
sperimentazioni.
  2. Per gli interventi professionali urgenti da eseguire fuori dalle
strutture  veterinarie di cui al comma 1, i medici veterinari possono
utilizzare i medicinali veterinari prelevati dalla scorta presente in
detta   struttura;  il  direttore  sanitario  della  struttura  tiene
l'elenco  aggiornato  dei medici veterinari che possono utilizzare la
scorta  dei  medicinali,  esibendolo  su richiesta delle autorita' di
controllo.
  3.  Il  medico  veterinario,  nell'ambito della propria attivita' e
qualora  l'intervento  professionale  lo  richieda,  puo'  consegnare
all'allevatore  o  al  proprietario  degli  animali  le confezioni di
medicinali  veterinari della propria scorta e da lui gia' utilizzate,
allo  scopo  di  iniziare  la terapia in attesa che detto soggetto si
procuri,  dietro  presentazione  della  ricetta  redatta  dal  medico
veterinario   secondo   le   tipologie   previste,  altre  confezioni
prescritte per il proseguimento della terapia medesima; restano fermi
gli  obblighi  di  registrazione  di  cui all'articolo 15 del decreto
legislativo di attuazione della direttiva n. 2003/74/CE.
  4.  Gli  adempimenti  relativi al carico dei medicinali costituenti
scorta  ai  sensi  dei  commi  1  e  6 vengono assolti conservando la
documentazione  di  acquisto per tre anni; lo scarico degli stessi e'
richiesto  solo  nel  caso  di  medicinali  somministrati  ad animali
destinati alla produzione di alimenti, e vengono assolti annotando il
trattamento  effettuato  sul  registro  di  scarico,  fermo  restando
l'obbligo  di registrazione del trattamento e di conservazione di cui
all'articolo 79.
  5.  Le  strutture  veterinarie  di  cui  al  comma 1, limitatamente
all'impiego  su animali non destinati alla produzione di alimenti per
l'uomo  ed esclusivamente per i casi previsti dall'articolo 10, comma
1,  lettera  b),  n. 1), possono detenere scorte di medicinali ad uso
umano,  assolvendo  agli adempimenti di registrazione di cui al comma
4.   Tali   medicinali  possono  essere  somministrati  agli  animali
unicamente  dal medico veterinario della struttura veterinaria che li
ha  in  cura e non possono essere in alcun modo ceduti ai proprietari
degli animali stessi.
  6.  Alle  strutture  veterinarie  di cui al comma 1 per l'esclusivo
impiego  nell'attivita'  clinica  nelle  strutture  medesime, possono
essere  ceduti,  ricorrendo  le condizioni previste dall'articolo 10,
medicinali  ad  uso  umano  cedibili solo ad ospedali e case di cura,
purche'  non  esistano  anche in confezioni cedibili al pubblico, e i
medicinali  prescrivibili  solo  da  uno  specialista  ai sensi della
normativa  in  materia  di  medicinali per uso umano. Tali medicinali
possono  essere  impiegati,  nei  casi  consentiti  dall'articolo 10,
nell'attivita'  clinica  all'interno  della  struttura  medesima solo
sotto  il controllo del direttore sanitario che ne annota il carico e
lo  scarico  nel  registro  di  cui  al  comma  4, ove annota anche i
trattamenti effettuati. Nel caso di sostanze ad azione stupefacente o
psicotropa  appartenenti alle tabelle I, II, III, IV dell'articolo 14
del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive   modificazioni,   l'approvvigionamento  avviene  mediante
ricetta   speciale   e  nel  rispetto  delle  registrazioni  previste
dall'articolo 42 del predetto decreto del Presidente della Repubblica
9  ottobre  1990,  n.  309,  e successive modificazioni. Sono esclusi
dalla disciplina di cui al presente comma gli antibatterici.
  7.  L'approvvigionamento di medicinali di cui ai commi 5 e 6, viene
effettuato  attraverso  i  canali  autorizzati  di  distribuzione del
farmaco  umano  e,  limitatamente  a quelli prescrivibili solo da uno
specialista,  solo  attraverso le farmacie aperte al pubblico, dietro
presentazione  di  ricetta medico-veterinaria non ripetibile in copia
nella  quale  venga  precisato che si tratta di approvvigionamento di
scorte. Una copia della stesa ricetta deve essere inviata al servizio
veterinario  della  azienda  sanitaria  a  cura del responsabile alla
vendita.
  8.  Con  decreto del Ministro della salute, possono essere definite
le  categorie  di  medicinali  ad  uso  umano  escluse  dal  campo di
applicazione  dei  commi  5  e  6, ovvero quelle il cui utilizzo deve
avvenire secondo particolari modalita'.
 
          Nota all'art. 84:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  2  del  decreto
          legislativo  27  gennaio 1992, n. 116, recante: "Attuazione
          della  direttiva  n.  86/609/CEE  in  materia di protezione
          degli  animali  utilizzati  a  fini sperimentali o ad altri
          fini scientifici".
              "Art.  2. - 1. Ai sensi del presente decreto si intende
          per:
                a) "animale"  non  altrimenti  specificato: qualsiasi
          vertebrato  vivo  non  umano, ivi comprese le forme larvali
          autonome  capaci  o non di riprodursi a esclusione di altre
          forme fetali o embrionali;
                b) "animali  da esperimento": ogni animale utilizzato
          o da utilizzare in esperimenti;
                c) "animali   da   allevamento":   animali   allevati
          appositamente   per  essere  impiegati  in  esperimenti  in
          stabilimenti   approvati   dalla   autorita'  competente  o
          registrati presso quest'ultima;
                d) "esperimento":  l'impiego  di  un  animale  a fini
          sperimentali  o  ad altri fini scientifici che puo' causare
          dolore,  sofferenza,  angoscia o danni temporanei durevoli,
          compresa  qualsiasi  azione che intenda o possa determinare
          la nascita di un animale in queste condizioni, ma esclusi i
          metodi  meno  dolorosi  di  uccisione  o di marcatura di un
          animale    comunemente   accettati   come   umanitari;   un
          esperimento  comincia quando un animale e' preparato per la
          prima  volta  ai fini dell'esperimento e termina quando non
          occorrano   ulteriori  osservazioni  per  l'esperimento  in
          corso;   l'eliminazione   del   dolore,  della  sofferenza,
          dell'angoscia  o  dei  danni durevoli, grazie alla corretta
          applicazione  di un anestetico, di un analgesico o di altri
          metodi,  non pone l'utilizzazione di un animale al di fuori
          dell'ambito di questa definizione. Sono escluse le pratiche
          agricole o cliniche veterinarie non sperimentali;
                e) "autorita'   responsabile   del   controllo  degli
          esperimenti": Ministero della sanita';
                f) "persona  competente":  chiunque sia provvisto del
          titolo  idoneo a svolgere le funzioni previste nel presente
          decreto;
                g) "stabilimento":   qualsiasi   impianto,  edificio,
          gruppo di edifici o altri locali; puo' comprendere anche un
          luogo  non  completamente  chiuso  o  coperto  e  strutture
          mobili;
                h) "stabilimento     di    allevamento":    qualsiasi
          stabilimento in cui gli animali vengono allevati allo scopo
          di essere successivamente utilizzati in esperimenti;
                i) "stabilimento  fornitore":  qualsiasi stabilimento
          diverso  da  quello  di  allevamento,  che fornisce animali
          destinati ad essere utilizzati in esperimenti;
                j) "stabilimento       utilizzatore":       qualsiasi
          stabilimento  in  cui  gli  animali  vengono  utilizzati in
          esperimenti;
                k) "adeguatamente   anestetizzato":   privato   della
          sensibilita'  mediante  metodi  di  anestesia locale oppure
          generale, conformi alla pratica veterinaria;
                l) "uccisione  con metodi umanitari": uccisione di un
          animale in condizioni che comportino, secondo la specie, la
          minore sofferenza fisica e psicologica".
              - Per  la  direttiva  n. 2003/74/CE, vedi nota all'art.
          31.
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 14  e  42 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
          309,  recante:  "Testo  unico  delle  leggi  in  materia di
          disciplina   degli   stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,
          prevenzione,  cura  e  riabilitazione dei relativi stati di
          tossicodipendenza".
              Art.  14  (Legge  22  dicembre  1975,  n. 685, art. 12)
          (Criteri   per  la  formazione  delle  tabelle).  -  1.  La
          inclusione  delle  sostanze stupefacenti o psicotrope nelle
          tabelle  di  cui  all'art.  13  e'  effettuata  in  base ai
          seguenti criteri:
                a) nella tabella I sono indicati:
                  1) l'oppio  e  i  materiali  da  cui possono essere
          ottenute  le  sostanze  oppiacee  naturali,  estraibili dal
          papavero     sonnifero;    gli    alcaloidi    ad    azione
          narcotico-analgesica   da   esso  estraibili;  le  sostanze
          ottenute   per   trasformazione  chimica  di  quelle  prima
          indicate;  le  sostanze  ottenibili  per  sintesi che siano
          riconducibili,  per  struttura  chimica  o  per  effetti, a
          quelle   oppiacee   precedentemente   indicate;   eventuali
          intermedi per la loro sintesi;
                  2)  le  foglie  di  coca  e gli alcaloidi ad azione
          eccitante   sul   sistema   nervoso   centrale   da  queste
          estraibili;  le  sostanze  ad  azione  analoga ottenute per
          trasformazione   chimica  degli  alcaloidi  sopra  indicati
          oppure per sintesi;
                  3)  le  sostanze  di  tipo  amfetaminico  ad azione
          eccitante sul sistema nervoso centrale;
                  4)  ogni  altra  sostanza  che  produca effetti sul
          sistema  nervoso centrale ed abbia capacita' di determinare
          dipendenza  fisica  o  psichica  dello  stesso  ordine o di
          ordine superiore a quelle precedentemente indicate;
                  5)  gli  indolici, siano essi derivati triptaminici
          che  lisergici, e i derivati feniletilamminici, che abbiano
          effetti  allucinogeni  o  che possano provocare distorsioni
          sensoriali;
                  6) la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti;
          i   tetraidrocannabinoli,  i  loro  analoghi  naturali,  le
          sostanze  ottenute  per  sintesi o semisintesi che siano ad
          essi  riconducibili  per  struttura  chimica  o per effetto
          farmaco-tossicologico;
                  7)  ogni altra pianta i cui principi attivi possono
          provocare  allucinazioni  o  gravi distorsioni sensoriali e
          tutte  le  sostanze  ottenute  per estrazione o per sintesi
          chimica  che  provocano  la  stessa  tipologia di effetti a
          carico del sistema nervoso centrale;
                b) nella sezione A della tabella II sono indicati:
                  1)  i medicinali contenenti le sostanze analgesiche
          oppiacee naturali, di semisintesi e di sintesi;
                  2)  i  medicinali  di  cui  all'allegato III-bis al
          presente testo unico;
                  3)  i  medicinali  contenenti  sostanze di corrente
          impiego  terapeutico  per  le  quali  sono  stati accertati
          concreti pericoli di induzione di grave dipendenza fisica o
          psichica;
                  4)  i  barbiturici  che hanno notevole capacita' di
          indurre  dipendenza  fisica  o psichica o entrambe, nonche'
          altre   sostanze   ad  effetto  ipnotico-sedativo  ad  essi
          assimilabili ed i medicinali che li contengono;
                c) nella sezione B della tabella II sono indicati:
                  1) i medicinali che contengono sostanze di corrente
          impiego  terapeutico  per  le  quali  sono  stati accertati
          concreti  pericoli  di  induzione  di  dipendenza  fisica o
          psichica   di'  intensita'  e  gravita'  minori  di  quelli
          prodotti dai medicinali elencati nella sezione A;
                  2)  i  barbiturici  ad  azione  antiepilettica  e i
          barbiturici con breve durata d'azione;
                  3)      le      benzodiazepine,      i     derivati
          pirazolopirimidinici   ed   i   loro   analoghi  ad  azione
          ansiolitica  o  psicostimolante  che  possono  dar luogo al
          pericolo di abuso e generare farmacodipendenza;
                d) nella sezione C della tabella II sono indicati:
                  1)   le   composizioni   medicinali  contenenti  le
          sostanze elencate nella tabella II, sezione B, da sole o in
          associazione  con  altri  principi attivi, per i quali sono
          stati   accertati   concreti   pericoli   di  induzione  di
          dipendenza fisica o psichica;
                e) nella sezione D della tabella II sono indicati:
                  1)   le   composizioni   medicinali  contenenti  le
          sostanze  elencate nella tabella II, sezioni A o B, da sole
          o  in  associazione con altri principi attivi quando per la
          loro  composizione  qualitativa  e  quantitativa  e  per le
          modalita'  del  loro  uso,  presentano  rischi  di  abuso o
          farmacodipendenza   di   grado  inferiore  a  quello  delle
          composizioni   medicinali   comprese   nella   tabella  II,
          sezioni A  e  C,  e  pertanto  non  sono  assoggettate alla
          disciplina  delle  sostanze  che  entrano a far parte della
          loro composizione;
                  2)  le composizioni medicinali ad uso parenterale a
          base di benzodiazepine;
                  3)  le  composizioni  medicinali per uso diverso da
          quello  iniettabile,  le  quali,  in associazione con altri
          principi   attivi  non  stupefacenti  contengono  alcaloidi
          totali  dell'oppio con equivalente ponderale in morfina non
          superiore  allo  0,05  per cento in peso espresso come base
          anidra;  le  suddette composizioni medicinali devono essere
          tali   da   impedire   praticamente   il   recupero   dello
          stupefacente   con   facili  ed  estemporanei  procedimenti
          estrattivi;
                f) nella sezione E della tabella II sono indicati:
                  1)   le   composizioni   medicinali  contenenti  le
          sostanze  elencate nella tabella II, sezioni A o B, da sole
          o  in associazione con altri principi attivi, quando per la
          loro  composizione  qualitativa  e  quantitativa  o  per le
          modalita'  del  loro  uso,  possono dar luogo a pericolo di
          abuso  o  generare  farmacodipendenza  di grado inferiore a
          quello delle composizioni medicinali elencate nella tabella
          II, sezioni A, C o D.
              2.  Nelle  tabelle  I e II sono compresi, ai fini della
          applicazione  del  presente testo unico, tutti gli isomeri,
          gli  esteri,  gli  eteri,  ed  i  sali  anche relativi agli
          isomeri,  esteri  ed  eteri,  nonche' gli stereoisomeri nei
          casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze
          ed  ai  preparati  inclusi  nelle  tabelle, salvo sia fatta
          espressa eccezione.
              3.  Le sostanze incluse nelle tabelle sono indicate con
          la denominazione comune internazionale, il nome chimico, la
          denominazione  comune  italiana o l'acronimo, se esiste. E,
          tuttavia,  ritenuto sufficiente, ai fini della applicazione
          del presente testo unico, che nelle tabelle la sostanza sia
          indicata con almeno una delle denominazioni sopra indicate,
          purche' idonea ad identificarla.
              4.   Le  sostanze  e  le  piante  di  cui  al  comma 1,
          lettera a),  sono  soggette  alla  disciplina  del presente
          testo  unico anche quando si presentano sotto ogni forma di
          prodotto, miscuglio o miscela".
              Art.  42.  (Legge  22 dicembre  1975, n. 635, art. 42 -
          legge  26 giugno  1990, n. 162, art. 10, comma 1) (Acquisto
          di medicinali a base di sostanze stupefacenti e di sostanze
          psicotrope  da  parte  di  medici chirurghi). - 1. I medici
          chirurghi  ed  i  medici veterinari, i direttori sanitari o
          responsabili  di  ospedali,  case  di cura in genere, prive
          dell'unita'  operativa di farmacia, e titolari di gabinetto
          per l'esercizio delle professioni sanitarie qualora, per le
          normali  esigenze  terapeutiche, si determini la necessita'
          di  approvvigionarsi  di  medicinali  a  base  di  sostanze
          stupefacenti   o  psicotrope  compresi  nella  tabella  II,
          sezioni  A,  B  e  C,  di  cui  all'art.  14,  devono farne
          richiesta  scritta  in  triplice  copia  alla farmacia o al
          grossista  di  medicinali.  La  prima  delle predette copie
          rimane  per  documentazione  al  richiedente;  le altre due
          devono   essere   rimesse   alla   farmacia  o  alla  ditta
          all'ingrosso;  queste  ultime  ne  trattengono  una  per il
          proprio   discarico   e   trasmettono  l'altra  all'azienda
          sanitaria locale a cui fanno riferimento.
              2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'acquisto dei
          predetti   medicinali   in   misura   eccedente   in   modo
          apprezzabile quelle occorrenti per le normali necessita' e'
          punito  con la sanzione amministrativa del pagamento di una
          somma da euro 100 ad euro 500.
              3.  I  direttori sanitari ed i titolari di gabinetto di
          cui  al  comma 1  debbono  tenere  un  registro di carico e
          scarico   dei   medicinali  acquistati,  nel  quale  devono
          specificare l'impiego dei medicinali stessi.
              4.  Detto  registro  deve  essere vidimato e firmato in
          ciascuna pagina dall'autorita' sanitaria locale".