Art. 85. 
      Modalita' di tenuta delle scorte per attivita' zooiatrica 
  1.  Il  medico  veterinario  che  svolge   la   propria   attivita'
professionale indipendentemente dall'esistenza delle strutture di cui
all'articolo 84, comma  1,  puo'  munirsi  di  scorte  di  medicinali
veterinari, previa autorizzazione rilasciata dal servizio veterinario
della ASL. Nella richiesta di  autorizzazione  deve  essere  indicata
l'ubicazione dei locali  ed  il  nominativo  del  medico  veterinario
responsabile della scorta.  Gli  adempimenti  relativi  al  carico  e
scarico dei medicinali costituenti  scorta  sono  assolti  applicando
quanto previsto all'articolo 84, comma 4. 
  2. I locali destinati alla detenzione della  scorta  ai  sensi  del
comma 1 devono essere resi accessibili su richiesta  delle  autorita'
di controllo. 
  3. Nel caso disciplinato  al  comma  1,  si  applica  anche  quanto
previsto dall'articolo 84, comma 3.