Art. 85.
      Modalita' di tenuta delle scorte per attivita' zooiatrica
  1.   Il   medico   veterinario  che  svolge  la  propria  attivita'
professionale indipendentemente dall'esistenza delle strutture di cui
all'articolo 84,  comma 1,  puo'  munirsi  di  scorte  di  medicinali
veterinari, previa autorizzazione rilasciata dal servizio veterinario
della  ASL.  Nella  richiesta  di autorizzazione deve essere indicata
l'ubicazione  dei  locali  ed  il  nominativo  del medico veterinario
responsabile  della  scorta.  Gli  adempimenti  relativi  al carico e
scarico  dei  medicinali  costituenti  scorta sono assolti applicando
quanto previsto all'articolo 84, comma 4.
  2.  I  locali  destinati  alla detenzione della scorta ai sensi del
comma 1  devono  essere resi accessibili su richiesta delle autorita'
di controllo.
  3.  Nel  caso  disciplinato  al  comma 1,  si  applica anche quanto
previsto dall'articolo 84, comma 3.