Art. 86. 
Modalita'  di  conservazione  e  di  utilizzo  delle   rimanenze   di
                        medicinali veterinari 
  1. Non costituiscono scorte ai sensi dell'articolo 80, comma 1,  le
rimanenze  di  medicinali  veterinari  al  termine  delle  prescritte
terapie effettuate mediante flaconi multidose o  confezioni  multiple
ovvero di rimanenze dovute all'interruzione della terapia  prescritta
o sopraggiunta modifica della stessa. Tali  rimanenze  devono  essere
conservate conformemente alle  modalita'  di  conservazione  indicate
nell'etichettatura del medicinale veterinario.  In  caso  di  mancato
utilizzo o di scadenza del  medicinale  si  applica  quanto  previsto
dall'articolo 117. 
  2. L'utilizzo delle rimanenze di cui al comma 1 puo' avvenire  solo
dietro specifica indicazione di un medico  veterinario  sul  registro
dei trattamenti e nel rispetto degli obblighi di registrazione di cui
all'articolo  79  e  dell'articolo  15  del  decreto  legislativo  di
attuazione della direttiva n. 2003/74/CE. 
 
          Nota all'art. 86: 
              - La direttiva n. 2003/74/CE e' pubblicata  nella  GUCE
          n. L 262 del 14 ottobre  2003,  ed  e'  stata  attuata  con
          decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2006.