Art. 86.
              Modalita' di conservazione e di utilizzo
              delle rimanenze di medicinali veterinari
  1.  Non costituiscono scorte ai sensi dell'articolo 80, comma 1, le
rimanenze  di  medicinali  veterinari  al  termine  delle  prescritte
terapie  effettuate  mediante flaconi multidose o confezioni multiple
ovvero  di rimanenze dovute all'interruzione della terapia prescritta
o  sopraggiunta  modifica  della stessa. Tali rimanenze devono essere
conservate  conformemente  alle  modalita'  di conservazione indicate
nell'etichettatura  del  medicinale  veterinario.  In caso di mancato
utilizzo  o  di  scadenza  del  medicinale si applica quanto previsto
dall'articolo 117.
  2.  L'utilizzo delle rimanenze di cui al comma 1 puo' avvenire solo
dietro  specifica  indicazione  di un medico veterinario sul registro
dei trattamenti e nel rispetto degli obblighi di registrazione di cui
all'articolo   79  e  dell'articolo 15  del  decreto  legislativo  di
attuazione della direttiva n. 2003/74/CE.
 
          Nota all'art. 86:
              -  La  direttiva n. 2003/74/CE e' pubblicata nella GUCE
          n.  L 262  del  14 ottobre  2003,  ed  e' stata attuata con
          decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2006.