Art. 89. 
                           Codice a barre 
  1. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di registrazione di cui
agli articoli 68, comma 1, lettera b), e 71, comma 1, lettera b),  il
fabbricante del medicinale veterinario immesso in commercio  provvede
ad applicare sulle singole confezioni un codice a barre dal quale sia
rilevabile, attraverso lettore ottico, anche il numero di  lotto,  in
conformita' con l'articolo 6-octies  del  decreto-legge  30  dicembre
2004, n. 314, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1°  marzo
2005, n. 26. 
  2. Fatte salve le informazioni previste dal  presente  decreto,  il
Ministero della salute disciplina le modalita' di  registrazione  che
prevedano l'impiego del codice a barre di cui al comma 1, nonche'  le
modifiche al modello di ricetta medico veterinaria. 
 
          Nota all'art. 89:
              -   Si   riporta   il   testo  dell'art.  6-octies  del
          decreto-legge  30 dicembre  2004,  n.  314, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 1° marzo 2005, n. 26, recante:
          «Proroga dei termini»:
              «Art.  6-octies  (Codice  a  barre sulle confezioni dei
          medicinali  veterinari). - 1. Il termine per l'applicazione
          di  un  codice  a  barre  relativo  alla  distribuzione dei
          medicinali  veterinari,  di cui all'art. 13-undecies, comma
          1,  del  decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, e'
          prorogato al 31 dicembre 2007».