Art. 43.
                       Sanzioni amministrative
  1.  Chiunque  violi le norme della legge e del presente regolamento
e'  soggetto  ad  una  sanzione  amministrativa pecuniaria pari a tre
volte  il  valore  commerciale  del documento, raddoppiata in caso di
recidiva, fino ad un massimo di 1.500,00 euro, per ogni documento non
depositato.
  2.  La  sanzione,  sempre  nel  limite  di cui all'articolo 7 della
legge,  e' aumentata fino a quindici volte in caso di evasione totale
da parte del soggetto obbligato.
  3.  Qualora  il  soggetto  obbligato  provveda  al  deposito  degli
esemplari dovuti successivamente alla scadenza dei sessanta giorni di
cui all'articolo 5, comma 3, della legge, e comunque prima dell'avvio
della  procedura  di accertamento di cui all'articolo 44, la sanzione
di cui al comma 1 e' ridotta della meta'.
 
          Nota agli articoli 43 e 44:
              - Per  l'art.  7 della legge 15 aprile 2004, n. 106, si
          veda la nota all'art. 11.