Art. 43. Sanzioni amministrative 1. Chiunque violi le norme della legge e del presente regolamento e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a tre volte il valore commerciale del documento, raddoppiata in caso di recidiva, fino ad un massimo di 1.500,00 euro, per ogni documento non depositato. 2. La sanzione, sempre nel limite di cui all'articolo 7 della legge, e' aumentata fino a quindici volte in caso di evasione totale da parte del soggetto obbligato. 3. Qualora il soggetto obbligato provveda al deposito degli esemplari dovuti successivamente alla scadenza dei sessanta giorni di cui all'articolo 5, comma 3, della legge, e comunque prima dell'avvio della procedura di accertamento di cui all'articolo 44, la sanzione di cui al comma 1 e' ridotta della meta'.
Nota agli articoli 43 e 44: - Per l'art. 7 della legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda la nota all'art. 11.