Art. 26
             Erogazione delle provvidenze per l'editoria

  1.  I  contributi  di  cui  agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7
agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, nonche' all'articolo
23,  comma  3,  della  legge  6  agosto  1990,  n.  223, e successive
modificazioni, e all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004,
n. 112, sono erogati nei limiti delle risorse finanziarie a tale fine
presenti  nel  bilancio  di previsione della Presidenza del Consiglio
dei Ministri con riferimento all'anno di presentazione delle domande,
applicando  in  caso  di  insufficienza  di  risorse  il criterio del
riparto  percentuale  dei  contributi. Resta ferma la possibilita' di
erogare   le  differenze  in  presenza  di  eventuali  nuove  risorse
finanziarie  anche  attraverso  formule  rateizzate,  determinate con
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
  2. I contributi previsti dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990,
n.  250,  sono  corrisposti  esclusivamente alle imprese radiofoniche
che,  oltre  che  attraverso esplicita menzione riportata in testata,
risultino  essere  organi  di partiti politici che abbiano il proprio
gruppo  parlamentare  in  una  delle  Camere o due rappresentanti nel
Parlamento  europeo,  eletti  nelle  liste di movimento, nonche' alle
imprese   radiofoniche   private  che  abbiano  svolto  attivita'  di
informazione  di  interesse  generale  ai  sensi della legge 7 agosto
1990,  n.  230.  Le altre imprese radiofoniche ed i canali telematici
satellitari  di  cui  all'articolo  7, comma 13, della legge 3 maggio
2004,  n. 112, che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano maturato il
diritto  ai  contributi  di  cui  all'articolo 4 della legge 7 agosto
1990,  n.  250,  continuano  a  percepire  in  via transitoria con le
medesime  procedure  i contributi stessi, fino alla ridefinizione dei
requisiti di accesso.