Art. 29
             Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 250

  1.  A decorrere dai contributi relativi all'anno 2006, all'articolo
3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al  comma  8,  lettera  a),  le  parole:  "della  media  dei costi
   risultanti  dai bilanci degli ultimi due esercizi" sono sostituite
   dalle seguenti: "dei costi risultanti dal bilancio";
b) al comma 9 le parole: "della media" sono soppresse;
c) al  comma  10,  lettera  a),  le  parole:  "della  media dei costi
   risultanti  dai bilanci degli ultimi due esercizi" sono sostituite
   dalle seguenti: "dei costi risultanti dal bilancio".
  2.  All'articolo  3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni,  nel  comma  2,  lettera  c), le parole: "precedente a
quello" sono soppresse.
  3.  All'articolo  3,  comma  3, primo periodo, della legge 7 agosto
1990,  n.  250,  le  parole: "fino a 40 mila copie di tiratura media"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "fino a 30 mila copie di tiratura
media".
  4. Qualora nella liquidazione dei contributi relativi all'anno 2004
sia  stato  disposto,  in  dipendenza  dell'applicazione  di  diverse
modalita'  di  calcolo,  il  recupero di contributi relativi all'anno
2003,  non  si  procede  all'ulteriore  recupero  e  si provvede alla
restituzione di quanto recuperato.