Art. 30
            Modifiche alla legge 23 dicembre 2005, n. 266

  1.  Il  termine  di  decadenza previsto dall'articolo 1, comma 461,
della  legge  23  dicembre 2005, n. 266, si intende riferito anche ai
contributi relativi agli anni precedenti.
  2.  All'articolo 1, comma 455 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
le  parole:  "dei costi complessivamente ammissibili" sono sostituite
dalle  seguenti:  "degli altri costi in base ai quali e' calcolato il
contributo".
  3.  Il  comma  458 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266,  si  interpreta  nel  senso  che  la composizione prevista dalla
citata   disposizione   per   l'accesso   alle   provvidenze  di  cui
all'articolo  3,  commi  2  e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n.
250, e successive modificazioni, consente l'erogazione dei contributi
relativi  all'anno  2006,  qualora  realizzata nel corso del medesimo
anno.