Art. 31
                       Convenzioni aggiuntive

  1.  Le  convenzioni  aggiuntive  di cui agli articoli 19 e 20 della
legge  14  aprile  1975,  n.  103,  sono  approvate  con  decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni, e, limitatamente
alle  convenzioni  aggiuntive  di  cui  all'articolo 20, terzo comma,
della stessa legge, con il Ministro degli affari esteri. Il pagamento
dei corrispettivi e' effettuato nell'anno successivo alla prestazione
dei servizi derivanti dalle convenzioni.