Art. 33
         Modalita' di rimborso alla societa' Poste Italiane

  1.  Le  somme  ancora  dovute alla societa' Poste Italiane ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46,
sono  rimborsate,  previa  determinazione effettuata dalla Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  per  l'informazione e
l'editoria, di concerto con il Ministero delle comunicazioni e con il
Ministero dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto, con una rateizzazione di
dieci anni.