Art. 34
        Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche

  1.  All'articolo 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di
cui  al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al  comma 2, le parole: "da euro 1.500,00 ad euro 250.000,00" sono
   sostituite dalle seguenti "da euro 15.000,00 ad euro 2.500.000,00"
   e le parole: "di euro 5.000,00" sono sostituite dalle seguenti:
   "di euro 50.000,00";
b) al  comma  5,  le  parole:  "al  doppio dei" sono sostituite dalle
   seguenti: "a venti volte i";
c) al  comma  8, le parole: "da euro 3.000,00 ad euro 58.000,00" sono
   sostituite dalle seguenti: "da euro 30.000,00 ad euro 580.000,00";
d) al  comma  9,  dopo  le  parole:  "articolo  32," sono inserite le
   seguenti: "ai soggetti che commettono violazioni gravi o reiterate
   piu'   di   due  volte  nel  quinquennio  delle  condizioni  poste
   dall'autorizzazione  generale,  il  Ministero commina una sanzione
   amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 ad euro 600.000,00;".
   Le  parole:  "da euro 1.500,00 ad euro 115.000,00" sono sostituite
   dalle seguenti: "da euro 15.000,00 ad euro 1.150.000,00";
e) al  comma  11,  le  parole: "da euro 12.000,00 ad euro 250.000,00"
   sono  sostituite  dalle  seguenti:  "da  euro  120.000,00  ad euro
   2.500.000,00";
f) al  comma  13,  le  parole: "da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00"
   sono  sostituite  dalle  seguenti:  "da  euro  170.000,00  ad euro
   2.500.000,00";
g) al  comma  14,  le  parole: "da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00"
   sono  sostituite  dalle  seguenti:  "da  euro  170.000,00  ad euro
   2.500.000,00";
h) al  comma 16, le parole: "da euro 5.800,00 ad euro 58.000,00" sono
   sostituite dalle seguenti: "da euro 58.000,00 ad euro 580.000,00";
i) dopo  il  comma 17 e' inserito il seguente: "17-bis. Alle sanzioni
   amministrative  irrogabili  dall'Autorita'  per  le garanzie nelle
   comunicazioni  non  si  applicano le disposizioni sul pagamento in
   misura  ridotta  di  cui  all'articolo  16 della legge 24 novembre
   1981, n. 689, e successive modificazioni.".