Art. 25. Documentazione relativa alla buona pratica clinica 1. L'Ispettorato predispone e rende pubblicamente disponibile la documentazione relativa all'adozione dei principi di buona pratica clinica e alle relative modalita' applicative. 2. Esso elabora proposte relative all'ambito giuridico e amministrativo nel quale sono svolte le attivita' di buona pratica clinica, le ispezioni e le sperimentazioni, nonche' relative ai poteri degli ispettori per quanto riguarda l'accesso ai fini ispettivi alle strutture comunque coinvolte nella gestione della sperimentazione clinica e nell'iter che ne consente la realizzazione nonche' alla relativa documentazione. Al riguardo esso provvede affinche', su richiesta, e qualora sia opportuno, anche gli ispettori delle autorita' competenti degli altri Stati membri e dei Paesi terzi abbiano accesso ai centri di sperimentazione clinica e ai dati.