Art. 26. 
                      Risorse dell'Ispettorato 
  1. L'AIFA fornisce risorse sufficienti ed in particolare designa un
numero adeguato  di  ispettori  per  garantire  l'effettiva  verifica
dell'osservanza della buona pratica clinica. 
  2. Tutte le spese occorrenti per le attivita' ispettive in Italia e
all'estero condotte ai sensi  del  presente  decreto  e  dei  decreti
legislativi 24 giugno 2003, n. 211, e 24 aprile  2006,  n.  219,  sia
antecedenti che successive  al  rilascio  delle  autorizzazioni  alla
immissione in commercio, sono a carico, secondo i casi, delle aziende
farmaceutiche ispezionate, di quelle richiedenti l'autorizzazione  al
commercio, dei promotori della sperimentazione, delle  organizzazioni
private di cui all'articolo 15, comma 10, del decreto legislativo  24
giugno  2003,  n.  211,  dei  soggetti  titolari  di   autorizzazione
all'immissione al commercio al  momento  dell'ispezione  nonche'  dei
proprietari dei dati al momento dell'ispezione. Nei casi in cui  piu'
soggetti tra quelli nominati sono coinvolti a  diverso  titolo  nelle
sperimentazioni ispezionate o  nella  utilizzazione  o  possesso  dei
relativi risultati, le spese per le ispezioni sono da attribuire «pro
quota» a ciascuno dei soggetti coinvolti. 
  3. Le tariffe per le ispezioni di cui al punto 4 dell'allegato 3 al
decreto  del  Ministro  della  salute  in  data  24  maggio  2004,  e
successivi aggiornamenti, sono versate per  intero  da  ciascuno  dei
titolari di AIC o richiedenti l'AIC. 
  4. Il mancato versamento delle tariffe e dei  rimborsi  di  cui  al
presente articolo entro 15  giorni  dal  ricevimento  della  relativa
richiesta, fatte salve le altre misure di cui puo'  avvalersi  l'AIFA
per il recupero delle somme, determina: 
    a) nei casi in  cui  inadempiente  sia  un'azienda  farmaceutica,
l'interruzione da parte dell'AIFA dei procedimenti  per  il  rilascio
delle autorizzazioni inerenti alla medesima azienda; 
    b) nei casi in cui inadempiente sia  una  organizzazione  di  cui
all'articolo 15, comma 10, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 
211, la sospensione dell'esercizio delle  funzioni  che  i  promotori
possono delegare a tali strutture. 
  5.  L'interruzione  dei  procedimenti   per   il   rilascio   delle
autorizzazioni di cui al comma 4, lettera a), nonche' la  sospensione
all'esercizio delle funzioni di cui al medesimo comma 4, lettera  b),
saranno revocate al momento del ricevimento da parte dell'AIFA  degli
importi dovuti. 
 
          Note all'art. 26:
              - Per i decreti legislativi 24 giugno 2003, n. 211 e 24
          aprile 2006, n. 219, vedi note alle premesse.
              - Per l'art. 15 del decreto legislativo 24 giugno 2003,
          n. 211, vedi note all'art. 1.