Art. 27. Procedure ispettive 1. L'Ispettorato stabilisce le procedure per: a) la verifica dell'osservanza della buona pratica clinica, tra cui le modalita' che l'ispettore deve seguire nell'esaminare le procedure di gestione delle sperimentazioni da parte del promotore, nell'esaminare le procedure secondo cui vengono programmate, realizzate, controllate e registrate le sperimentazioni cliniche, nonche' nel controllare le misure messe in atto, a seguito di quanto disposto dall'Ispettorato successivamente all'ispezione, dal promotore, dagli sperimentatori e dai responsabili delle strutture comunque coinvolte nella gestione delle sperimentazioni e nell'iter che ne consente la realizzazione; b) la designazione di esperti che accompagneranno gli ispettori in caso di necessita'; c) la richiesta di ispezioni o di assistenza da altri Stati membri, in conformita' all'articolo 15, commi 2, 4, 5 e 8 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e per cooperare nei centri di ispezione di un altro Stato membro; d) l'organizzazione di ispezioni in Paesi terzi.
Nota all'art. 27: - Per l'art. 15 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, vedi note all'art. 1.