Art. 30. Riservatezza dei dati e dei rapporti di ispezione 1. L'Ispettorato provvede affinche' la riservatezza dei dati sia salvaguardata dagli ispettori ed altri esperti. Relativamente ai dati personali devono essere rispettate le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 2. I rapporti di ispezione, fatti salvi gli eventuali aspetti di riservatezza, vengono forniti dall'Ispettorato al promotore della sperimentazione, allo sperimentatore, al Comitato etico e ai responsabili delle strutture comunque coinvolte nella sperimentazione e possono essere messi a disposizione degli altri Stati membri e dell'Agenzia europea dei medicinali (EMEA), su richiesta motivata. Possono altresi' essere messi a disposizione dei Paesi terzi in funzione degli accordi con questi conclusi dalla Comunita' europea o tra l'AIFA e le autorita' regolatorie o sanitarie di tali Paesi. 3. A seguito del rapporto di ispezione l'Ispettorato dispone le eventuali prescrizioni da seguire per rendere la sperimentazione in corso conforme alle norme di buona pratica clinica.
Nota all'art. 30: - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.