Art. 31. Funzioni dell'Ispettorato 1. Con provvedimento del Direttore Generale dell'AIFA possono essere stabiliti ulteriori requisiti, funzioni e modalita' operative dell'Ispettorato dell'AIFA per la realizzazione di quanto previsto dal presente decreto. 2. Le ispezioni di cui al presente decreto e quelle di cui ai decreti legislativi 24 giugno 2003, n. 211, e 24 aprile 2006, n. 219, costituiscono adempimento degli obblighi istituzionali degli ispettori in servizio presso gli Uffici ispettivi dell'AIFA. 3. Su proposta dell'Ispettorato, con provvedimento del Direttore generale dell'AIFA, sono stabiliti i requisiti minimi necessari per le strutture sanitarie, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 439, che eseguono sperimentazioni di fase I. 4. Con le medesime modalita' di cui al comma 3 vengono aggiornati i requisiti tecnici di cui all'allegato al decreto del Ministro della sanita' in data 19 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 1998. 5. Nei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 vengono indicate le modalita' per il riconoscimento del possesso dei requisiti ivi previsti. In ogni caso l'esito di eventuali verifiche dell'Ispettorato prevale, ai fini del riconoscimento, su ogni diversa modalita'. 6. Al fine di verificare la conformita' delle sperimentazioni oggetto di ispezione ai principi etici della buona pratica clinica di cui all'articolo 3 commi 1, 2, 3, 4 e 5, l'Ispettorato puo' richiedere specifici pareri al Comitato nazionale di bioetica, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Note all'art. 31: - Per i decreti legislativi 24 giugno 2003, n. 211 e 24 aprile 2006, n. 219, vedi note alle premesse. - L'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 439, cosi' recita: «Art. 11 (Centri accreditati). - 1. Le ricerche cliniche di fase I sul volontario sano potranno essere eseguite solo da parte dei centri accreditati presenti in un elenco redatto dalla Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza del Ministero della sanita'. Il Ministero della sanita' pubblichera' i requisiti minimi necessari perche' possa essere svolta una sperimentazione in fase I su soggetti malati di cui all'art. 5, comma 3.».