Art. 32.
                  Disposizioni a carattere generale
  1.  Con decreto del Ministro della salute possono essere stabilite,
nel  rispetto  delle direttive e raccomandazioni dell'Unione europea,
condizioni  e prescrizioni di carattere generale relative ai principi
e  alle  linee  guida  dettagliate per la buona pratica clinica, alle
relative    attivita'   ispettive,   ai   medicinali   in   fase   di
sperimentazione a uso umano nonche' ai requisiti per l'autorizzazione
alla fabbricazione o importazione di tali medicinali, e per garantire
la qualita' delle sperimentazioni.