Art. 32. Disposizioni a carattere generale 1. Con decreto del Ministro della salute possono essere stabilite, nel rispetto delle direttive e raccomandazioni dell'Unione europea, condizioni e prescrizioni di carattere generale relative ai principi e alle linee guida dettagliate per la buona pratica clinica, alle relative attivita' ispettive, ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano nonche' ai requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali, e per garantire la qualita' delle sperimentazioni.