Art. 34. 
Formazione medica specialistica e denominazione medica specialistica 
  1. L'ammissione alla formazione medica specializzata e' subordinata
al compimento e alla convalida di sei anni di studi  nel  quadro  del
ciclo di formazione di cui all'articolo 33 durante i quali sono state
acquisite appropriate conoscenze di medico chirurgo. 
  2. La formazione che permette di  ottenere  un  diploma  di  medico
chirurgo specialista nelle specializzazioni indicate nell'allegato V,
punti 5.1.2, 5.1.3 risponde ai seguenti requisiti: 
    a) presupporre il conferimento e validita' del titolo  conseguito
a seguito di un ciclo di formazione di cui all'articolo 33 nel  corso
del quale siano state acquisite adeguate conoscenze nel  campo  della
medicina di base; 
    b) insegnamento  teorico  e  pratico,  effettuato  in  un  centro
universitario,  un  centro  ospedaliero  universitario  o  anche   un
istituto di cure sanitarie a tal fine  autorizzato  da  autorita'  od
organi competenti; 
    c) formazione a tempo pieno sotto il controllo delle autorita'  o
enti competenti. 
  3. Il rilascio di un diploma  di  medico  chirurgo  specialista  e'
subordinato al possesso di un  diploma  di  medico  chirurgo  di  cui
all'allegato V, punto 5.1.1. 
  4. Le durate minime  della  formazione  specialistica  non  possono
essere inferiori a quelle indicate, per ciascuna di tale  formazione,
nell'allegato V, punto 5.1.3. 
  5. I titoli di formazione di medico specialista di cui all'articolo
31 sono quelli rilasciati dalle autorita' od organi competenti di cui
all'allegato V, punto  5.1.2  che  corrispondono  per  la  formazione
specialistica in questione alle  denominazioni  vigenti  negli  Stati
membri cosi' come riportato all'allegato V, 5.1.3.