Art. 35. 
         Diritti acquisiti specifici dei medici specialisti 
  1. I cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, in  possesso  di  un
diploma di medico specialista di cui all'allegato V,  punti  5.1.2  e
5.1.3 conseguito in un altro Stato membro, la cui  formazione  medico
specialistica, svolta secondo le modalita' del  tempo  parziale,  era
disciplinata   da   disposizioni   legislative,    regolamentari    e
amministrative vigenti alla  data  del  20  giugno  1975,  che  hanno
iniziato la loro formazione di specialisti entro il 31 dicembre 1983,
possono  ottenere  il  riconoscimento  del  loro  titolo  di   medico
specialista,   purche'   detto   titolo   di   specializzazione   sia
accompagnato da un  attestato  rilasciato  dall'autorita'  competente
dello Stato membro presso cui  e'  stato  conseguito  il  titolo  che
certifichi l'effettivo e lecito esercizio da parte degli  interessati
dell'attivita'  specialistica  in  questione  per  almeno  tre   anni
consecutivi nei cinque precedenti il rilascio dell'attestato. 
  2. E' riconosciuto il titolo di medico  specialista  rilasciato  in
Spagna ai medici, cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, che hanno
completato una formazione specialistica prima  del  1°  gennaio  1995
anche  se  tale  formazione  non  soddisfa  i  requisiti  minimi   di
formazione di cui all'articolo  34,  se  ad  esso  si  accompagna  un
certificato rilasciato dalle competenti autorita' spagnole attestante
che  gli  interessati  hanno  superato   la   prova   di   competenza
professionale  specifica  organizzata  nel  contesto   delle   misure
eccezionali di regolarizzazione di cui al decreto reale  1497/99,  al
fine di verificare se detti  interessati  possiedono  un  livello  di
conoscenze e di  competenze  comparabile  a  quello  dei  medici  che
possiedono titoli di medico specialista  menzionati  per  la  Spagna,
all'allegato V, punti 5.1.2 e 5.1.3. 
  3.  Laddove  siano  state  abrogate  le  disposizioni  legislative,
regolamentari o amministrative sul rilascio dei titoli di  formazione
di medico specialista di cui all'allegato V, punti 5.1.2 e  5.1.3,  e
siano stati adottati a favore dei  cittadini  italiani  provvedimenti
sui diritti acquisiti, e' riconosciuto ai cittadini degli altri Stati
membri in possesso di un titolo di medico specialista  conseguito  in
un Paese dell'Unione il diritto di beneficiare delle  stesse  misure,
purche' i titoli di formazione specialistica in loro  possesso  siano
stati rilasciati dallo  Stato  di  provenienza  prima  della  data  a
partire dalla quale l'Italia ha cessato di  rilasciare  i  titoli  di
formazione  per  la  specializzazione   interessata.   Le   date   di
abrogazione di queste disposizioni si trovano all'allegato V. 5.1.3.