Art. 36. 
              Formazione specifica in medicina generale 
  1. L'ammissione alla  formazione  specifica  in  medicina  generale
presuppone il compimento del ciclo di studi di cui all'articolo 33. 
  2. Il corso di formazione  specifica  in  medicina  generale  della
durata di almeno tre anni e' riservato  ai  laureati  in  medicina  e
chirurgia, abilitati all'esercizio professionale. 
  3. Al termine del  suddetto  corso  e'  rilasciato  il  diploma  di
formazione specifica in medicina generale. 
  4. Fatto salvo quanto  indicato  dall'articolo  24,  comma  3,  del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il  corso  di  formazione
specifica in medicina generale comporta un impegno dei partecipanti a
tempo pieno con obbligo della  frequenza  alle  attivita'  didattiche
teoriche e pratiche, da svolgersi sotto il controllo delle regioni  e
province autonome. Il corso si conclude con il rilascio di un diploma
di formazione in medicina generale da parte  delle  regioni  e  delle
province autonome, conforme al modello predisposto  con  decreto  del
Ministro della salute. 
  5. La durata del corso di cui al comma 2, puo' essere  ridotta  per
un periodo massimo  di  un  anno  e  comunque  pari  a  quello  della
formazione pratica impartita durante il corso di laurea in medicina e
chirurgia di cui  all'articolo  33,  se  detta  formazione  e'  stata
dispensata in un centro ospedaliero  riconosciuto,  che  disponga  di
attrezzature e di servizi adeguati di medicina generale o nell'ambito
di uno studio di  medicina  generale  riconosciuto  o  in  un  centro
riconosciuto in cui i medici dispensano cure primarie. All'inizio  di
ogni anno accademico, le universita' notificano l'attivazione di tali
periodi di formazione  al  Ministero  della  salute  e  al  Ministero
dell'universita' e della ricerca. 
  6. Il corso di formazione specifica in medicina  generale,  che  si
svolge a tempo pieno sotto il  controllo  delle  regioni  e  province
autonome, e' di natura piu' pratica che teorica. 
 
          Nota all'art. 36: 
              -  L'articolo  24,  comma   3,   del   citato   decreto
          legislativo 17 agosto 1999, n. 368, cosi'  recita:  «3.  La
          formazione a tempo pieno, implica  la  partecipazione  alla
          totalita' delle attivita' mediche del servizio nel quale si
          effettua la formazione, comprese le guardie, in modo che il
          medico in formazione dedichi a tale  formazione  pratica  e
          teorica tutta la sua attivita' professionale  per  l'intera
          durata della normale settimana lavorativa e  per  tutta  la
          durata dell'anno.  La  frequenza  del  corso  non  comporta
          l'instaurazione di  un  rapporto  di  dipendenza  o  lavoro
          convenzionale ne' con il Servizio sanitario nazionale,  ne'
          con i medici tutori. Le  regioni  e  le  province  autonome
          possono organizzare corsi a tempo  parziale  purche'  siano
          soddisfatte le seguenti condizioni: 
                a)   il   livello   della   formazione    corrisponda
          qualitativamente a quello della formazione a tempo pieno; 
                b) la durata complessiva  della  formazione  non  sia
          abbreviata rispetto quella a tempo pieno; 
                c) l'orario  settimanale  della  formazione  non  sia
          inferiore al 50% dell'orario settimanale a tempo pieno; 
                d)  la  formazione  comporti  un  congruo  numero  di
          periodi di formazione  a  tempo  pieno  sia  per  la  parte
          dispensata in un  centro  ospedaliero,  che  per  la  parte
          effettuata  in  un   ambulatorio   di   medicina   generale
          riconosciuto o in un centro riconosciuto nel quale i medici
          dispensano cure primarie; 
                e)  i  periodi   di   formazione   a   tempo   pieno,
          sopraindicati, siano di numero e durata tali  da  preparare
          in modo adeguato  all'effettivo  esercizio  della  medicina
          generale.».