Art. 37. 
     Diritti acquisiti specifici dei medici di medicina generale 
  1. Hanno altresi' diritto ad esercitare  l'attivita'  professionale
in qualita'  di  medico  di  medicina  generale  i  medici  chirurghi
abilitati all'esercizio professionale entro il 31 dicembre 1994. 
  2. Detto diritto e' esteso ai medici, cittadini di un  altro  Stato
membro gia' iscritti all'albo dei medici  chirurghi  ai  sensi  della
legge 22 maggio 1978, n. 217, e che erano titolari, alla data del  31
dicembre 1996 di un rapporto convenzionale per l'attivita' di  medico
in medicina generale. 
  3. Ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, in possesso  di  un
titolo di medico conseguito in uno Stato membro a seguito di un ciclo
di formazione di cui all'articolo 33, titolari di  diritti  acquisiti
nello Stato di origine o di provenienza secondo quanto  stabilito  da
ciascuno Stato membro ed indicato nell'allegato V,  punto  5.1.4,  e'
riconosciuto il diritto di esercitare in Italia l'attivita' di medico
di  medicina  generale  senza  il  titolo  di   formazione   di   cui
all'allegato V, punto 5.1.4. 
  4. I cittadini comunitari di cui al comma 3,  titolari  di  diritti
acquisiti, ai fini del suddetto riconoscimento  devono  produrre  una
certificazione  rilasciata  dall'autorita'  competente  dello   Stato
membro di provenienza attestante il diritto di  esercitare  in  detto
Stato l'attivita' di medico  di  medicina  generale  nel  quadro  del
regime nazionale di previdenza sociale senza il titolo di  formazione
di cui all'allegato V, punto 5.1.4. 
  5. I medici di  cui  ai  commi  1  e  2  che  intendono  esercitare
l'attivita' professionale in qualita' di medico di medicina  generale
nel regime nazionale di sicurezza sociale di uno  degli  altri  Stati
membri anche se non sono in possesso di una formazione  specifica  in
medicina  generale  devono  chiedere   il   rilascio   del   relativo
certificato al competente ordine  provinciale  dei  medici  chirurghi
previa  presentazione  della  documentazione  comprovante  i  diritti
acquisiti. 
  6. Il Ministero della salute fornisce a richiesta delle  competenti
autorita' dei Paesi comunitari le informazioni inerenti alle  istanze
dei medici  chirurghi  italiani  tendenti  ad  ottenere  l'ammissione
all'esercizio dell'attivita' specifica in medicina generale nei Paesi
dell'Unione europea e rilascia le  certificazioni  richieste,  previa
acquisizione della relativa documentazione. 
 
          Nota all'art. 37: 
          - La legge 22  maggio  1978,  n.  217,  reca:  «Diritto  di
          stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte  dei
          medici cittadini di Stati membri delle Comunita' europee.»