Art. 27.

     Disposizioni in materia di riordino di consorzi di bonifica

  1.  Entro  il  termine  del  30  giugno  2008,  le  regioni possono
procedere  al  riordino  dei  consorzi di bonifica e di miglioramento
fondiario  di  cui  al  capo  I del titolo V del regio decreto del 13
febbraio  1933,  n.  215, e successive modificazioni, secondo criteri
definiti  di  intesa  in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano, su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari
e  forestali  e  delle  infrastrutture.  Devono essere fatti salvi le
funzioni  e  i  compiti attualmente svolti dai medesimi consorzi e le
relative  risorse,  ivi  inclusa  qualsiasi forma di contribuzione di
carattere  statale o regionale; i contributi consortili devono essere
contenuti   nei   limiti   dei   costi   sostenuti   per  l'attivita'
istituzionale.  Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo  non  devono  derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.