Art. 36.

                      Obblighi di registrazione

  1.  I soggetti indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14 conservano i
documenti  e  registrano  le  informazioni  che  hanno  acquisito per
assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinche'
possano   essere  utilizzati  per  qualsiasi  indagine  su  eventuali
operazioni  di  riciclaggio  o  di finanziamento del terrorismo o per
corrispondenti  analisi  effettuate  dalla  UIF  o da qualsiasi altra
Autorita' competente. In particolare:
    a)  per  quanto  riguarda  gli  obblighi di adeguata verifica del
cliente, conservano la copia o i riferimenti dei documenti richiesti,
per  un  periodo di dieci anni dalla fine del rapporto continuativo o
della prestazione professionale;
    b)  per  quanto riguarda le operazioni, i rapporti continuativi e
le   prestazioni   professionali,   conservano   le  scritture  e  le
registrazioni,  consistenti  nei  documenti  originali  o nelle copie
aventi  analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per
un  periodo  di  dieci  anni  dall'esecuzione dell'operazione o dalla
cessazione    del   rapporto   continuativo   o   della   prestazione
professionale.
  2.  I soggetti indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14, registrano,
con  le  modalita'  indicate  nel  presente Capo, e conservano per un
periodo di dieci anni, le seguenti informazioni:
    a)  con  riferimento ai rapporti continuativi ed alla prestazione
professionale:  la  data  di instaurazione, i dati identificativi del
cliente, unitamente alle generalita' dei delegati a operare per conto
del titolare del rapporto e il codice del rapporto ove previsto;
    b)  con  riferimento  a  tutte  le  operazioni  di importo pari o
superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di
un'operazione  unica  o  di  piu' operazioni che appaiono collegate o
frazionate:   la   data,   la   causale,   l'importo,   la  tipologia
dell'operazione,  i  mezzi  di  pagamento e i dati identificativi del
soggetto che effettua l'operazione e del soggetto per conto del quale
eventualmente opera.
  3.   Le   informazioni   di   cui   al   comma  2  sono  registrate
tempestivamente   e,   comunque,   non  oltre  il  trentesimo  giorno
successivo  al compimento dell'operazione ovvero dall'apertura, dalla
variazione  e  dalla  chiusura del rapporto continuativo o dalla fine
della prestazione professionale.
  4.  Per  i  soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, il termine di
cui  al  comma  3  decorre dal giorno in cui hanno ricevuto i dati da
parte  dei  soggetti  di  cui all'articolo 11, comma 3, o dagli altri
soggetti  terzi  che  operano per conto degli intermediari i quali, a
loro volta, devono inoltrare i dati stessi entro trenta giorni.
  5.  Per  gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettera
b),  del  CAP, gli obblighi di comunicazione dei dati, afferenti alle
operazioni  di  incasso  del premio e di pagamento delle somme dovute
agli  assicurati,  sussistono  esclusivamente  se tali attivita' sono
espressamente   previste   nell'accordo   sottoscritto  o  ratificato
dall'impresa.
  6.  I dati e le informazioni registrate ai sensi delle norme di cui
al  presente  Capo  sono  utilizzabili  ai  fini  fiscali  secondo le
disposizioni vigenti.
 
          Note all'art. 36:
              -  Per il testo dell'art. 109, comma 2, lettera b), del
          decreto  legislativo  n.  209  del  2005  si vedano le note
          all'art. 11.