Art. 38. Modalita' di registrazione per i professionisti di cui all'articolo 12 e per i revisori contabili di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) 1. Ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione di cui all'articolo 36, i professionisti indicati nell'articolo 12 e i soggetti indicati all'articolo 13, comma 1, lettera b), istituiscono un archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici, salvo quanto previsto dal comma 2. 2. In alternativa all'archivio, i soggetti indicati al comma 1 possono istituire il registro della clientela a fini antiriciclaggio nel quale conservano i dati identificativi del cliente. La documentazione, nonche' gli ulteriori dati e informazioni sono conservati nel fascicolo relativo a ciascun cliente. 3. Il registro della clientela e' numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del soggetto obbligato o di un suo collaboratore delegato per iscritto, con l'indicazione alla fine dell'ultimo foglio del numero delle pagine di cui e' composto il registro e l'apposizione della firma delle suddette persone. Il registro deve essere tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi e abrasioni. 4. I dati e le informazioni registrati con le modalita' di cui al comma 2 sono resi disponibili entro tre giorni dalla richiesta. 5. Qualora i soggetti indicati nei commi 1 svolgano la propria attivita' in piu' sedi, possono istituire per ciascuna di esse un registro della clientela. 6. La custodia dei documenti, delle attestazioni e degli atti presso il notaio e la tenuta dei repertori notarili, a norma della legge 16 febbraio 1913, n. 89, del regolamento di cui al regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e successive modificazioni, e la descrizione dei mezzi di pagamento ai sensi dell'articolo 35, comma 22, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, costituiscono idonea modalita' di registrazione dei dati e delle informazioni. 7. Il Ministero della giustizia, sentiti gli ordini professionali, adotta disposizioni applicative del presente articolo.
Note all'art. 38: - La legge n. 89 del 1913, recante l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1913. La legge e' stata piu' volte modificata, da ultimo con i decreti legislativi: 24 aprile 2006, n. 166; 4 maggio 2006, n. 182; 1° agosto 2006, n. 249. - Il regio decreto n. 1326 del 1914, recante l'approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, riguardante l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 1915. Il regolamento e' stato piu' volte modificato, da ultimo dal decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249. - Il testo dell'art. 35, comma 22, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 2006, e' il seguente: «Art. 35 (Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale). (Omissis). - 22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' recante l'indicazione analitica delle modalita' di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalita', ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare: a) se si e' avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi affermativa, di fornire i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa societa'; b) il codice fiscale o la partita IVA; c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento per il titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa societa'; d) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attivita' e le analitiche modalita' di pagamento della stessa.».