Art. 39.

Modalita' di registrazione  per i soggetti indicati nell'articolo 14,
                comma 1, lettere a), b), c) d) ed f)

  1.  Ai  fini  del  rispetto  degli obblighi di registrazione di cui
all'articolo  36,  i  soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, dalla
lettera  a)  alla  lettera  d)  e  lettera  f),  utilizzano i sistemi
informatici  di  cui  sono  dotati  per  lo svolgimento della propria
attivita' elaborandone mensilmente le informazioni ivi contenute.
  2.  I  dati e le informazioni registrate con le modalita' di cui al
comma  1  sono  rese  disponibili  entro  tre  giorni  dalla relativa
richiesta.
  3.  In  alternativa  alle  modalita' di cui al comma 1, puo' essere
istituito   l'archivio   unico   informatico  ovvero  possono  essere
utilizzate le modalita' indicate nell'articolo 38.
  4.  Il  Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero  dell'interno, sentite le associazioni di categoria, adotta
specifiche  tecniche  del  presente  articolo,  nonche'  del  comma 3
dell'articolo 24.
  5.   Per   i   destinatari   del  presente  articolo  il  Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   puo'   stabilire  modalita'  di
registrazione  differenti  da quelle ivi previste, di concerto con il
Ministero dell'interno.