Art. 40. Dati aggregati 1. Gli intermediari finanziari indicati nell'articolo 11, comma 1, dalla lettera a) alla lettera g), lettere l), n) e o), e comma 2, lettera a), e le societa' di revisione indicate nell'articolo 13, comma 1, lettera a), trasmettono alla UIF, con cadenza mensile, dati aggregati concernenti la propria operativita', al fine di consentire l'effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell'ambito di determinate zone territoriali. 2. La UIF individua le tipologie di dati da trasmettere secondo un approccio basato sul rischio e definisce le modalita' con cui tali dati sono aggregati e trasmessi, anche mediante accesso diretto all'archivio unico informatico.