Art. 47.
           Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

  1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' istituito a
livello  territoriale  o di comparto, aziendale e di sito produttivo.
L'elezione  dei  rappresentanti  per  la sicurezza avviene secondo le
modalita' di cui al comma 6.
  2.  In tutte le aziende, o unita' produttive, e' eletto o designato
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
  3.  Nelle  aziende  o  unita'  produttive  che  occupano  fino a 15
lavoratori  il  rappresentante  dei lavoratori per la sicurezza e' di
norma  eletto  direttamente  dai lavoratori al loro interno oppure e'
individuato  per piu' aziende nell'ambito territoriale o del comparto
produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48.
  4.  Nelle  aziende o unita' produttive con piu' di 15 lavoratori il
rappresentante  dei lavoratori per la sicurezza e' eletto o designato
dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.
In  assenza  di  tali rappresentanze, il rappresentante e' eletto dai
lavoratori della azienda al loro interno.
  5.  Il  numero,  le  modalita'  di  designazione  o di elezione del
rappresentante  dei  lavoratori per la sicurezza, nonche' il tempo di
lavoro  retribuito  e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni
sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
  6.  L'elezione  dei  rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
aziendali,  territoriali  o di comparto, salvo diverse determinazioni
in   sede   di   contrattazione   collettiva,  avviene  di  norma  in
corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul
lavoro,  individuata,  nell'ambito  della  settimana  europea  per la
salute  e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale  di concerto con il Ministro della salute,
sentite  le  confederazioni  sindacali  dei  datori  di  lavoro e dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
Con  il medesimo decreto sono disciplinate le modalita' di attuazione
del presente comma.
  7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma
2  e'  il  seguente: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unita'
produttive sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti nelle aziende
ovvero   unita'   produttive  da  201  a  1.000  lavoratori;  c)  sei
rappresentanti  in tutte le altre aziende o unita' produttive oltre i
1.000  lavoratori.  In  tali  aziende il numero dei rappresentanti e'
aumentato  nella  misura individuata dagli accordi interconfederali o
dalla contrattazione collettiva.
  8.  Qualora  non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4,
le  funzioni  di  rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono
esercitate  dai  rappresentanti  di  cui agli articoli 48 e 49, salvo
diverse  intese  tra  le  associazioni sindacali dei lavoratori e dei
datori  di  lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative sul piano
nazionale.