Art. 48.
     Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

  1.  Il  rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
di   cui  all'articolo  47,  comma  3,  esercita  le  competenze  del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all'articolo 50
e  i  termini e con le modalita' ivi previste con riferimento a tutte
le  aziende  o  unita'  produttive  del  territorio o del comparto di
competenza   nelle   quali  non  sia  stato  eletto  o  designato  il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
  2.  Le  modalita'  di elezione o designazione del rappresentante di
cui  al  comma 1 sono individuate dagli accordi collettivi nazionali,
interconfederali  o  di  categoria,  stipulati dalle associazioni dei
datori   di   lavoro   e   dei   lavoratori   comparativamente   piu'
rappresentative   sul  piano  nazionale.  In  mancanza  dei  predetti
accordi, le modalita' di elezione o designazione sono individuate con
decreto  del  Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite
le associazioni di cui al presente comma.
  3. Tutte le aziende o unita' produttive nel cui ambito non e' stato
eletto  o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
partecipano al Fondo di cui all'articolo 52.
  4.  Per  l'esercizio  delle proprie attribuzioni, il rappresentante
dei  lavoratori  per  la  sicurezza  territoriale accede ai luoghi di
lavoro  nel  rispetto  delle  modalita'  e  del  termine di preavviso
individuati  dagli accordi di cui al comma 2. Il termine di preavviso
non  opera  in  caso  di  infortunio  grave.  In  tale ultima ipotesi
l'accesso avviene previa segnalazione all'organismo paritetico.
  5.  Ove l'azienda impedisca l'accesso, nel rispetto delle modalita'
di  cui al presente articolo, al rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza  territoriale,  questi lo comunica all'organismo paritetico
o,   in   sua  mancanza,  all'organo  di  vigilanza  territorialmente
competente.
  6.   L'organismo  paritetico  o,  in  mancanza,  il  Fondo  di  cui
all'articolo  52 comunica alle aziende e ai lavoratori interessati il
nominativo del rappresentante della sicurezza territoriale.
  7.  Il  rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
ha  diritto  ad  una  formazione  particolare  in materia di salute e
sicurezza  concernente  i  rischi specifici esistenti negli ambiti in
cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate
competenze  sulle  principali tecniche di controllo e prevenzione dei
rischi  stessi. Le modalita', la durata e i contenuti specifici della
formazione   del  rappresentante  dei  lavoratori  per  la  sicurezza
territoriale  sono  stabiliti  in  sede  di contrattazione collettiva
secondo   un  percorso  formativo  di  almeno  64  ore  iniziali,  da
effettuarsi  entro  3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8
ore di aggiornamento annuale.
  8.  L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per
la  sicurezza  territoriale e' incompatibile con l'esercizio di altre
funzioni sindacali operative.