Art. 50. 
   Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
 
  1.  Fatto  salvo  quanto  stabilito  in  sede   di   contrattazione
collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: 
    a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; 
    b) e' consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla
valutazione  dei   rischi,   alla   individuazione,   programmazione,
realizzazione e verifica della prevenzione  nella  azienda  o  unita'
produttiva; 
    c) e' consultato sulla  designazione  del  responsabile  e  degli
addetti al servizio di prevenzione,  alla  attivita'  di  prevenzione
incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di  lavoro  e
del medico competente; 
    d) e' consultato in merito all'organizzazione della formazione di
cui all'articolo 37; 
    e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale  inerente
alla valutazione dei rischi e  le  misure  di  prevenzione  relative,
nonche' quelle inerenti alle sostanze  ed  ai  preparati  pericolosi,
alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti  di
lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; 
    f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; 
    g) riceve una formazione adeguata e, comunque,  non  inferiore  a
quella prevista dall'articolo 37; 
    h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle
misure di prevenzione idonee a  tutelare  la  salute  e  l'integrita'
fisica dei lavoratori; 
    i) formula  osservazioni  in  occasione  di  visite  e  verifiche
effettuate dalle autorita' competenti,  dalle  quali  e',  di  norma,
sentito; 
    l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35; 
    m) fa proposte in merito alla attivita' di prevenzione; 
    n) avverte il responsabile della azienda dei  rischi  individuati
nel corso della sua attivita'; 
    o) puo' fare ricorso alle autorita'  competenti  qualora  ritenga
che le misure di prevenzione e protezione  dai  rischi  adottate  dal
datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non
siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. 
  2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve  disporre
del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita  di
retribuzione,  nonche'  dei  mezzi  e  degli  spazi   necessari   per
l'esercizio delle funzioni e delle  facolta'  riconosciutegli,  anche
tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma  1,  lettera
r),  contenuti  in  applicazioni  informatiche.   Non   puo'   subire
pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria  attivita'
e nei suoi confronti si applicano le  stesse  tutele  previste  dalla
legge per le rappresentanze sindacali. 
  3. Le modalita' per l'esercizio delle funzioni di cui  al  comma  1
sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale. 
  4. Il rappresentante  dei  lavoratori  per  la  sicurezza,  su  sua
richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve  copia  del
documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a). 
  5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei  lavoratori
rispettivamente del datore di  lavoro  committente  e  delle  imprese
appaltatrici, su loro  richiesta  e  per  l'espletamento  della  loro
funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei  rischi  di
cui all'articolo 26, comma 3. 
  6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e'  tenuto  al
rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo  30  giugno
2003,  n.  196  e  del   segreto   industriale   relativamente   alle
informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e  nel
documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma  3,
nonche' al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono  a
conoscenza nell'esercizio delle funzioni. 
  7. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori  per
la sicurezza e' incompatibile con la nomina di responsabile o addetto
al servizio di prevenzione e protezione. 
 
          Nota all'art. 50:
              - Per  il  testo  del citato decreto legislativo n. 196
          del 2003, si veda nota all'art. 1.