Art. 51.
                        Organismi paritetici

  1.  A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee).
  2. Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, gli
organismi  di  cui  al  comma  1 sono prima istanza di riferimento in
merito   a   controversie  sorte  sull'applicazione  dei  diritti  di
rappresentanza,  informazione  e  formazione,  previsti  dalle  norme
vigenti.
  3.   Gli   organismi   paritetici  possono  supportare  le  imprese
nell'individuazione  di  soluzioni tecniche e organizzative dirette a
garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
  4.  Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali
o  partecipativi  previsti da accordi interconfederali, di categoria,
nazionali, territoriali o aziendali.
  5.  Agli  effetti  dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165,  gli  organismi  di cui al comma 1 sono parificati ai
soggetti  titolari  degli  istituti  della  partecipazione  di cui al
medesimo articolo.
  6.  Gli  organismi paritetici di cui al comma 1, purche' dispongano
di  personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute
e  sicurezza  sul  lavoro,  possono  effettuare, nei luoghi di lavoro
rientranti  nei  territori  e  nei comparti produttivi di competenza,
sopralluoghi per le finalita' di cui al comma 3.
  7.  Gli  organismi  di  cui  al  presente  articolo  trasmettono al
Comitato  di  cui all'articolo 7 una relazione annuale sull'attivita'
svolta.
  8.   Gli  organismi  paritetici  comunicano  alle  aziende  di  cui
all'articolo  48,  comma  2,  i  nominativi  dei  rappresentanti  dei
lavoratori  per  la  sicurezza  territoriale.  Analoga  comunicazione
effettuano  nei  riguardi  degli organi di vigilanza territorialmente
competenti.
 
          Note all'art. 51:
              - Il  testo  dell'art. 9 del citato decreto legislativo
          n. 165 del 2001, e' il seguente:
              «Art.   9  (Partecipazione  sindacale).  (Art.  10  del
          decreto   legislativo  n.  29  del  1993,  come  sostituito
          dall'art. 6 del decreto legislativo n. 80 del 1998). - 1. I
          contratti  collettivi  nazionali  disciplinano  i  rapporti
          sindacali  e  gli  istituti  della partecipazione anche con
          riferimento  agli  atti  interni  di  organizzazione aventi
          riflessi sul rapporto di lavoro.».