Art. 46
             Riduzione delle collaborazioni e consulenze
                   nella pubblica amministrazione

  1.  Il  comma  6  dell'articolo  7 del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165,  come  modificato dal decreto legge 4 luglio 2006, n.
233,  convertito  dalla  legge  4  agosto  2006,  n. 248, e da ultimo
dall'articolo  3,  comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e'
cosi'  sostituito:  "6.  Per  esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire
incarichi  individuali,  con  contratti di lavoro autonomo, di natura
occasionale  o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e
comprovata  specializzazione  anche  universitaria,  in  presenza dei
seguenti presupposti di legittimita':
    a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze
attribuite   dall'ordinamento   all'amministrazione   conferente,  ad
obiettivi  e  progetti  specifici  e  determinati  e  deve  risultare
coerente   con  le  esigenze  di  funzionalita'  dell'amministrazione
conferente;
    b)   l'amministrazione   deve   avere  preliminarmente  accertato
l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili
al suo interno;
    c)  la  prestazione  deve essere di natura temporanea e altamente
qualificata;
    d)  devono  essere  preventivamente  determinati  durata,  luogo,
oggetto e compenso della collaborazione.
Si   prescinde   dal   requisito  della  comprovata  specializzazione
universitaria  in  caso  di  stipulazione  di  contratti  d'opera per
attivita'  che  debbano  essere  svolte da professionisti iscritti in
ordini  o  albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello
spettacolo  o  dei mestieri artigianali, ferma restando la necessita'
di accertare la maturata esperienza nel settore.
Il  ricorso  a  contratti di collaborazione coordinata e continuativa
per   lo   svolgimento   di   funzioni  ordinarie  o  l'utilizzo  dei
collaboratori come lavoratori subordinati e' causa di responsabilita'
amministrativa  per  il  dirigente  che  ha stipulato i contratti. Il
secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio
2004, n. 168 e' abrogato.".
  2.  L'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e'
cosi'  sostituito:  "Gli  enti  locali possono stipulare contratti di
collaborazione   autonoma,   indipendentemente   dall'oggetto   della
prestazione,   solo  con  riferimento  alle  attivita'  istituzionali
stabilite   dalla  legge  o  previste  nel  programma  approvato  dal
Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267".
  3.  L'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e'
cosi'  sostituito:  "Con  il  regolamento  di cui all'articolo 89 del
decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  sono  fissati,  in
conformita'  a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti,
i   criteri   e  le  modalita'  per  l'affidamento  di  incarichi  di
collaborazione  autonoma,  che  si  applicano a tutte le tipologie di
prestazioni.   La   violazione   delle   disposizioni   regolamentari
richiamate    costituisce    illecito    disciplinare   e   determina
responsabilita'  erariale.  Il  limite  massimo della spesa annua per
incarichi di collaborazione e' fissato nel bilancio preventivo".