Art. 48
                        Risparmio energetico

  1.  Le  pubbliche  amministrazioni  statali  di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera z), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sono
tenute  ad  approvvigionarsi  di  combustibile da riscaldamento e dei
relativi servizi nonche' di energia elettrica mediante le convenzioni
Consip  o  comunque  a  prezzi  inferiori o uguali a quelli praticati
dalla Consip.
  2.   Le   altre   pubbliche   amministrazioni  adottano  misure  di
contenimento  delle  spese  di  cui  al  comma  1 in modo da ottenere
risparmi equivalenti.