Art. 49.
          Lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni

  1.  L'articolo  36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e'
sostituito dal seguente:
    "36.  (Utilizzo  di  contratti di lavoro flessibile). - 1. Per le
esigenze  connesse  con  il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche
amministrazioni  assumono  esclusivamente  con  contratti  di  lavoro
subordinato   a   tempo   indeterminato   seguendo  le  procedure  di
reclutamento previste dall'articolo 35.
  2.   Per  rispondere  ad  esigenze  temporanee  ed  eccezionali  le
amministrazioni  pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali
flessibili  di  assunzione  e  di  impiego del personale previste dal
codice  civile  e  dalle  leggi  sui  rapporti  di lavoro subordinato
nell'impresa,  nel  rispetto delle procedure di reclutamento vigenti.
Ferma  restando  la  competenza  delle amministrazioni in ordine alla
individuazione  delle necessita' organizzative in coerenza con quanto
stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi
nazionali  provvedono  a  disciplinare  la  materia  dei contratti di
lavoro  a  tempo  determinato,  dei contratti di formazione e lavoro,
degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro, in
applicazione  di  quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre
2001,  n.  368, dall'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.
726,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.
863,  dall'articolo  16  del  decreto-legge  16  maggio 1994, n. 299,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,
dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda
la   somministrazione   di   lavoro,   nonche'   da  ogni  successiva
modificazione   o   integrazione   della   relativa   disciplina  con
riferimento   alla   individuazione   dei  contingenti  di  personale
utilizzabile.  Non  e'  possibile  ricorrere alla somministrazione di
lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.
  3. Al fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, le
amministrazioni,  nell'ambito  delle rispettive procedure, rispettano
principi  di  imparzialita'  e  trasparenza  e  non possono ricorrere
all'utilizzo  del medesimo lavoratore con piu' tipologie contrattuali
per  periodi  di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo
quinquennio.
  4.  Le  amministrazioni  pubbliche  trasmettono alla Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  - Dipartimento della funzione pubblica e al
Ministero   dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato le convenzioni concernenti l'utilizzo
dei lavoratori socialmente utili.
  5.   In   ogni  caso,  la  violazione  di  disposizioni  imperative
riguardanti  l'assunzione  o  l'impiego di lavoratori, da parte delle
pubbliche  amministrazioni,  non  puo'  comportare la costituzione di
rapporti  di  lavoro  a tempo indeterminato con le medesime pubbliche
amministrazioni,  ferma  restando ogni responsabilita' e sanzione. Il
lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante
dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.
Le  amministrazioni  hanno  l'obbligo di recuperare le somme pagate a
tale  titolo  nei  confronti  dei  dirigenti responsabili, qualora la
violazione  sia  dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano
in   violazione   delle   disposizioni  del  presente  articolo  sono
responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di
tali  violazioni  si terra' conto in sede di valutazione dell'operato
del  dirigente  ai  sensi  dell'articolo 5 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 286.".