Art. 27. 
(Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle
                         province autonome) 
 
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di  Trento  e
di Bolzano,  nel  rispetto  degli  statuti  speciali,  concorrono  al
conseguimento degli obiettivi di perequazione e  di  solidarieta'  ed
all'esercizio dei diritti e doveri  da  essi  derivanti,  nonche'  al
patto di stabilita' interno e all'assolvimento degli  obblighi  posti
dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e  modalita'  stabiliti
da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da  definire,  con  le
procedure previste  dagli  statuti  medesimi,  entro  il  termine  di
ventiquattro mesi stabilito per l'emanazione dei decreti  legislativi
di cui all'articolo 2 e secondo il principio del graduale superamento
del criterio della spesa storica di  cui  all'articolo  2,  comma  2,
lettera m). 
2. Le norme di attuazione di cui  al  comma  1  tengono  conto  della
dimensione della finanza delle predette regioni e  province  autonome
rispetto alla finanza pubblica complessiva, delle  funzioni  da  esse
effettivamente  esercitate   e   dei   relativi   oneri,   anche   in
considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano,
dei costi dell'insularita' e dei livelli  di  reddito  pro  capite  c
rizzano  i   rispettivi   territori   o   parte   spetto   a   quelli
corrispondentemente per le medesime funzioni  dallo  complesso  delle
regioni e, per le regioni  e  province  autonome  che  esercitano  le
funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali. Le medesime
norme di attuazione disciplinano  altresi'  le  specifiche  modalita'
attraverso  le  quali  lo  Stato  assicura  il  conseguimento   degli
obiettivi costituzionali di perequazione e  di  solidarieta'  per  le
regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito pro capite  siano
inferiori alla media  nazionale,  ferma  restando  la  copertura  del
fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle
prestazioni  concernenti  i  diritti  civili   e   sociali   di   cui
all'articolo 117, secondo  comma,  lettera  m),  della  Costituzione,
conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera b),
della presente legge. 
3. Le disposizioni di cui al  comma  I  sono  attuate,  nella  misura
stabilita dalle norme di attuazione degli  statuti  speciali  e  alle
condizioni stabilite dalle stesse norme in applicazione  dei  criteri
di cui al comma 2, anche mediante l'assunzione di oneri derivanti dal
trasferimento o  dalla  delega  di  funzioni  statali  alle  medesime
regioni a statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure
finalizzate al conseguimento di risparmi per il bilancio dello Stato,
nonche' con altre modalita' stabilite dalle norme di attuazione degli
statuti speciali. Inoltre, le predette norme, per la parte di propria
competenza: 
  a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali in materia di
finanza pubblica e le corrispondenti leggi regionali e provinciali in
materia, rispettivamente, di finanza regionale e provinciale, nonche'
di finanza locale nei casi in cui  questa  rientri  nella  competenza
della regione a statuto speciale o provincia autonoma; 
  b) definiscono i principi fondamentali di coordinamento del sistema
tributario con riferimento alla potesta' legislativa  attribuita  dai
rispettivi statuti alle regioni a statuto speciale  e  alle  province
autonome in materia di tributi regionali, provinciali e locali; 
  c)  individuano  forme  di  fiscalita'  di   sviluppo,   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 2, lettera  mm),  e  alle  condizioni  di  cui
all'articolo 16, comma 1, lettera d). 
4. A  fronte  dell'assegnazione  di  ulteriori  nuove  funzioni  alle
regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento  e  di
Bolzano, cosi' come  alle  regioni  a  statuto  ordinario,  nei  casi
diversi dal concorso al conseguimento degli obiettivi di perequazione
e di solidarieta' ai sensi del comma 2, rispettivamente le  norme  di
attuazione e i decreti legislativi di cui all'articolo 2  definiranno
le corrispondenti modalita' di finanziamento aggiunti  vo  attraverso
forme di compartecipazione a tributi erariali e  alle  accise,  fatto
salvo quanto previsto dalle leggi costituzionali in vigore. 
5. Alle riunioni del Consiglio dei ministri per l'esame degli  schemi
concernenti le norme di attuazione di cui al presente  articolo  sono
invitati a partecipare, in  conformita'  ai  rispettivi  statuti,  i'
Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate. 
6. La Commissione  di  cui  all'articolo  4  svolge  anche  attivita'
meramente  ricognitiva   delle   disposizioni   vigenti   concernenti
l'ordinamento finanziario delle regioni a statuto  speciale  e  delle
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano   e   della   relativa
applicazione. Nell'esercizio  di  tale  funzione  la  Commissione  e'
integrata da  un  rappresentante  tecnico  della  singola  regione  o
provincia interessata. 
7. Al fine di assicurare il rispetto delle norme  fondamentali  della
presente legge e dei principi che  da  essa  derivano,  nel  rispetto
delle peculiarita' di  ciascuna  regione  a  statuto  speciale  e  di
ciascuna  provincia  autonoma,  e'  istituito  presso  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale
collaborazione, un tavolo di confronto  tra  il  Governo  e  ciascuna
regione a statuto speciale e ciascuna provincia autonoma,  costituito
dai Ministri per i rapporti con le regioni, per  le  riforme  per  il
federalismo, per la semplificazione normativa, dell'economia e  delle
finanze e per le  politiche  europee  nonche'  dai  Presidenti  delle
regioni a statuto speciale  e  delle  province  autonome.  Il  tavolo
individua linee  guida,  indirizzi  e  strumenti  per  assicurare  il
concorso delle regioni a statuto speciale e delle  province  autonome
agli obiettivi di perequazione e di solidarieta' e  per  valutare  la
congruita'  delle  attribuzioni  finanziarie  ulteriori   intervenute
successivamente all'entrata in vigore degli statuti, verificandone la
coerenza con i principi di cui alla presente  legge  e  con  i  nuovi
assetti della  finanza  pubblica.  Con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata   in   vigore   della   presente   legge,    e'    assicurata
l'organizzazione del tavolo. 
 
          Nota all'art. 27: 
             - Per il testo dell'art. 117  della  Costituzione  della
          Repubblica italiana si veda nelle note all'art. 2.