Art. 32.

                     Oggetto, ambito e finalita'


  1.  Le  disposizioni  del presente Capo definiscono la ripartizione
tra  le  materie sottoposte alla legge, nonche' sulla base di questa,
ad  atti  organizzativi  e all'autonoma responsabilita' del dirigente
nella   gestione   delle   risorse   umane  e  quelle  oggetto  della
contrattazione collettiva.