Art. 33.

Modifiche  all'articolo  2  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
                                 165


  1.  All'articolo  2  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al  comma  2,  alla  fine  del primo periodo, sono inserite le
seguenti  parole:  «,  che  costituiscono  disposizioni  a  carattere
imperativo»;
   b)  al  comma  3,  dopo le parole: «mediante contratti collettivi»
sono inserite le seguenti: «e salvo i casi previsti dal comma 3-ter e
3-quater  dell'articolo  40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni
di cui all'articolo 47-bis,»;
   c) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
    «3-bis.  Nel caso di nullita' delle disposizioni contrattuali per
violazione   di   norme   imperative   o   dei  limiti  fissati  alla
contrattazione  collettiva,  si  applicano  gli articoli 1339 e 1419,
secondo comma, del codice civile.».
 
          Nota all'art. 33:
             -  Per il riferimento all'art. 2 del gia' citato decreto
          legislativo  n.  165  del  2001,  cosi' come modificato dal
          presente decreto legislativo, vedasi in note all'art. 1.