Art. 34.

Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165


  1.  All'articolo  5  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
   «2.  Nell'ambito  delle  leggi  e  degli atti organizzativi di cui
all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli
uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono
assunte  in  via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la
capacita'  e  i  poteri  del privato datore di lavoro, fatta salva la
sola  informazione  ai  sindacati,  ove prevista nei contratti di cui
all'articolo  9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri
dirigenziali  le  misure inerenti la gestione delle risorse umane nel
rispetto  del  principio  di pari opportunita', nonche' la direzione,
l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici.»;
   b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
   «3-bis.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano anche
alle Autorita' amministrative indipendenti.».
 
          Nota all'art. 34:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  5  del gia' citato
          decreto  legislativo n. 165 del 2001, cosi' come modificato
          dal presente decreto legislativo:
             «Art.   5   (Potere   di   Organizzazione).   -   1.  Le
          amministrazioni   pubbliche  assumono  ogni  determinazione
          organizzativa   al  fine  di  assicurare  l'attuazione  dei
          principi  di  cui  all'art. 2, comma 1, e la rispondenza al
          pubblico interesse dell'azione amministrativa.
             2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di
          cui   all'art.   2,   comma   1,   le   determinazioni  per
          l'organizzazione  degli  uffici  e  le misure inerenti alla
          gestione  dei  rapporti  di  lavoro  sono  assunte  in  via
          esclusiva  dagli  organi  preposti  alla  gestione  con  la
          capacita'  e  i  poteri del privato datore di lavoro, fatta
          salva  la  sola informazione ai sindacati, ove prevista nei
          contratti  di  cui  all'art.  9. Rientrano, in particolare,
          nell'esercizio  dei  poteri dirigenziali le misure inerenti
          la  gestione delle risorse umane nel rispetto del principio
          di pari opportunita' nonche' la direzione, l'organizzazione
          del lavoro nell'ambito degli uffici.
             3.   Gli   organismi  di  controllo  interno  verificano
          periodicamente    la   rispondenza   delle   determinazioni
          organizzative  ai  principi  indicati  all'art. 2, comma 1,
          anche   al   fine   di  proporre  l'adozione  di  eventuali
          interventi  correttivi e di fornire elementi per l'adozione
          delle  misure previste nei confronti dei responsabili della
          gestione.
             3-bis.   Le   disposizioni   del  presente  articolo  si
          applicano     anche     alle    Autorita'    amministrative
          indipendenti.».