Art. 39. 
 
                 (Analisi e valutazione della spesa) 
 
    1. Il Ministero dell'economia e delle finanze  collabora  con  le
amministrazioni  centrali  dello  Stato,  al  fine  di  garantire  il
supporto per  la  verifica  dei  risultati  raggiunti  rispetto  agli
obiettivi di cui  all'articolo  10,  comma  2,  lettera  e),  per  il
monitoraggio   dell'efficacia   delle   misure   rivolte   al    loro
conseguimento e di quelle disposte per  incrementare  il  livello  di
efficienza delle amministrazioni stesse. La collaborazione  ha  luogo
nell'ambito di appositi nuclei di analisi e valutazione della  spesa,
istituiti senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
disciplinate la composizione e  le  modalita'  di  funzionamento  dei
nuclei. Ai predetti nuclei partecipa anche  un  rappresentante  della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica. 
    2. Nell'ambito dell'attivita' di collaborazione di cui al comma 1
viene altresi' svolta la verifica  sull'articolazione  dei  programmi
che compongono le missioni, sulla coerenza delle norme  autorizzatone
delle spese rispetto  al  contenuto  dei  programmi  stessi,  con  la
possibilita'   di   proporre,   attraverso   apposito   provvedimento
legislativo, l'accorpamento e la  razionalizzazione  delle  leggi  di
finanziamento  per  renderne   piu'   semplice   e   trasparente   il
collegamento con il relativo programma, nonche' sulla rimodulabilita'
delle risorse iscritte in  bilancio.  In  tale  ambito  il  Ministero
dell'economia e delle finanze fornisce alle amministrazioni  centrali
dello Stato supporto metodologico per la definizione delle previsioni
di spesa e dei fabbisogni associati ai  programmi  e  agli  obiettivi
indicati nella nota integrativa di cui  all'articolo  21,  comma  11,
lettera a), e per la definizione degli  indicatori  di  risultato  ad
essi associati. 
    3. Le attivita'  svolte  dai  nuclei  di  cui  al  comma  1  sono
funzionali alla  formulazione  di  proposte  di  rimodulazione  delle
risorse finanziarie  tra  i  diversi  programmi  di  spesa  ai  sensi
dell'articolo 23, comma 3, e alla predisposizione  del  rapporto  sui
risultati di cui all'articolo 35, comma 2, lettera a). 
    4. Per le attivita' di cui al presente articolo, nonche'  per  la
realizzazione del Rapporto  di  cui  all'articolo  41,  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  istituisce  e  condivide   con   le
amministrazioni centrali dello Stato, nell'ambito della banca dati di
cui all'articolo 13, una apposita  sezione  che  raccoglie  tutte  le
informazioni necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui  al
comma 1 del presente articolo, nonche' delle  analisi  di  efficienza
contenute  nel  Rapporto  di  cui  all'articolo  41.  La  banca  dati
raccoglie le  informazioni  che  le  amministrazioni  sono  tenute  a
fornire attraverso una procedura da definire con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze. Le informazioni  di  cui  al  presente
comma sono trasmesse dal Ministero dell'economia e delle finanze alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica, ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate al  Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, secondo le modalita'
stabilite con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.